STATUTO APU-NAZIONALE


Art. 1 - Denominazione

E' costituita con sede in Roma, Via Gioberti 54, l'Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE  PROPRIETARI UTENTI NAZIONALE

(APU-NAZIONALE)

contraddistinta da un marchio-emblema, per la tutela del quale l'Associazione assumerà le iniziative più opportune ivi compresa la sua registrazione.

Art. 2 - Scopi dell'associazione

Scopo dell'Associazione è quello di:

· tutelare con ogni forma e in ogni sede, sia collettivamente che individualmente, i diritti di tutti coloro che, acquistando la proprietà della casa, intendono attuare il più ampio diritto all'abitazione rappresentandoli sia a livello nazionale che internazionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle organizzazioni politiche, sindacali ed economiche, delle associazioni di categoria e di settore;

· garantire la piena valorizzazione del risparmio investito nella proprietà immobiliare nell'ambito della tutela del diritto all'abitazione;

· favorire tra i proprietari di immobili, intesi quali consumatori del bene casa ed utenti di tutti i servizi ad esso inerenti, l'esercizio della convivenza civile, della tolleranza e la realizzazione e composizione degli interessi individuali in un contesto comune, nonché la loro partecipazione alla realizzazione e al mantenimento di condizioni di decoro e di qualità dei complessi in cui vivono e delle città;

· incentivare una corretta e completa informazione dei proprietari-utenti circa i loro diritti, nonché la loro diretta partecipazione ai momenti decisionali inerenti la gestione dei beni comuni, allo scopo di attuare un progressivo miglioramento della qualità della vita;

· favorire l'attuazione del controllo diretto e sistematico da parte degli utenti sulla gestione dei beni comuni, dei servizi e degli impianti, predisponendo a tale scopo adeguate procedure e strumenti di verifica al servizio degli utenti stessi al fine di garantire sicurezza e qualità;

· promuovere iniziative per la riforma dell'attuale quadro normativo nella direzione di una più specifica tutela dei proprietari utenti casa, con particolare riferimento, seppur a titolo esemplificativo, a:

· riforma della legislazione in materia di condominio;

· tutela normativa degli acquirenti di immobili;

· revisione della fiscalità immobiliare;

· attuazione in Italia della disciplina comunitaria in materia di multi-proprietà nelle sue diverse forme;

· promuovere iniziative atte a favorire la composizione di dissidi e controversie fra proprietari utenti inerenti la gestione dei servizi comuni, l'utilizzazione delle parti comuni e le regole di convivenza, favorendo l'istituzione di sportelli di conciliazione e di camere arbitrali;

· sviluppare tutte le descritte iniziative a tutela dell'utenza, coordinandole nell'ambito di quelle assunte dalle associazioni che operano a tutela degli utenti e dei consumatori;

· favorire la ricerca e lo studio sui temi oggetto delle proprie iniziative, sia mediante l'istituzione di un Centro Studi, sia avvalendosi di Centro Studi esterni all'Associazione.

L'Associazione potrà altresì promuovere l'istituzione di borse o assegni di studio, organizzare convegni o seminari, istituire scuole per la formazione di utenti e operatori in materia di gestione immobiliare, promuovere la pubblicazione di monografie e/o periodici, costituire banche-dati inerenti documentazione normativa, giurisprudenziale e tecnica sulle problematiche dei proprietari utenti.

Art. 3 - Confederazione e Affiliazione

Per il migliore perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà associarsi, confederarsi o affiliarsi ad altri enti o associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi, così come potrà acquisire partecipazioni in Enti, organismi e/o società.

L'Associazione non persegue fini di lucro e in quanto ente non commerciale di tipo associativo, nel rispetto di quanto previsto dal DPR 2/12/1986 art. 111 comma 4-quinquies, ispira il suo Statuto e ordinamento ai seguenti principi e regole:

· rispetto del divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;

· obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n°662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

· assicurare la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative per garantire l'effettività del rapporto medesimo con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa; a tal fine le norme del presente statuto dettano regole per la partecipazione degli associati con diritto di voto all'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione, ispirate al principio della delega, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale;

· obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto finanziario ed economico secondo le modalità del presente Statuto;

· libera eleggibilità degli organismi dirigenti attraverso la partecipazione, di tutti gli iscritti all'associazione nazionale, all'Assemblea convocata con idonee forme di comunicazione e pubblicizzazione, che deve altresì essere assicurata riguardo alle deliberazioni assembleari, ai bilanci e ai rendiconti;

· intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

Art.4 - Associazioni territoriali

Previa delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere iscritte Associazioni costituite a livello territoriale, di norma provinciale, per la tutela dei proprietari utenti aventi la denominazione APU seguita dal nome della città ove l'Associazione sarà costituita.

Con la stessa delibera verrà redatto un apposito regolamento idoneo a tutelare e disciplinare le funzioni delle Associazioni locali aderenti, nonché a definire i criteri di contribuzione da parte di esse all'Associazione Nazionale.

Tali Associazioni territoriali dovranno costituirsi sulla base di proprio Statuto, in conformità alle finalità dello Statuto dell'APU-Nazionale.

Il Consiglio direttivo,con propria delibera, accertata la conformità dello statuto territoriale alle norme e ai principi dello statuto dell'associazione nazionale, nonché la conformità al regolamento di cui al comma precedente, decide l'ammissione dell'associazione territoriale tra i soci e solo a far tempo da tale delibera l'associazione territoriale potrà avvalersi della denominazione APU.

Esse avranno autonomia giuridica, amministrativa, economica e patrimoniale e opereranno in armonia con i principi informatori dello Statuto dell'Associazione Nazionale.

Art.5 - Associazioni tematiche

Possono divenire soci effettivi dell'Associazione, oltre alle Associazioni territoriali di cui al precedente art. 4, altre associazioni che organizzano e tutelano proprietari utenti anche in relazione a specifiche tematiche abitative, per la cui adesione si applica la procedura di cui al precedente articolo 4.

Previa ammissione deliberata dal consiglio direttivo possono essere associati senza diritto di voto persone giuridiche, enti, istituzioni o altre associazioni che aderendo agli scopi statutari dell'APU Nazionale, intendono sostenerne le attività e/o partecipare anche a solo alcune di esse.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttivi marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

L'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Se conseguiti, gli avanzi devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza, nel tempo gli scopi istituzionali.

Art. 7 - Rendiconto e attività amministrativa

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo e l'assemblea ordinaria deve approvarlo ogni anno entro il mese di Giugno.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la convocazione dell'assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

Il rendiconto annuale deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'Associazione in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'Associazione stessa. Deve essere corredato di una relazione sull'andamento della gestione sociale e la documentazione di supporto del rendiconto, anche se non fiscale, deve essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. n. 600/73.

Art. 8 - Obblighi dei soci

L'adesione all'Associazione obbliga i soci all'osservanza dei principi programmatici, delle disposizioni statutarie, delle deliberazioni assunte dall'assemblea e dagli organi dell'Associazione.

In particolare, l'adesione comporta:

· Il pagamento della quota associativa nella misura annua stabilita dagli organi sociali di cui al presente statuto. Tale quota non è soggetta a rivalutazione (e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte);

· Il divieto di aderire ad enti e associazioni le cui finalità sono in contrasto con quelle dell'Associazione;

· L'obbligo di fornire, su richiesta dell'Associazione, rendiconti preventivi e consuntivi, relazioni, pubblicazioni, notizie statistiche ed ogni altro elemento di informazione e di documentazione ritenuto utile per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

Ogni socio, purché in regola con i conferimenti, ha diritto ad avvalersi dei servizi, delle consulenze e dell'assistenza prestati dall'Associazione nei modi e con i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Cessazione della qualità di socio

L'appartenenza all'Associazione cessa ,con delibera del Consiglio direttivo, per:

a) mancato pagamento della quota sociale;

b) mancato rispetto delle norme del presente statuto o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, oppure per azioni che rechino pregiudizio all'immagine, agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Avverso le delibere, in tal senso assunte dal Consiglio Direttivo, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro gg. 30 dal ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento;

c) scioglimento dell'Associazione territoriale o tematica.

Art. 10 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci

il Consiglio Direttivo

il Presidente

La giunta di Presidenza

il Collegio dei Revisori

il Collegio dei Garanti

Art. 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto per assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

Essa è costituita dai Presidenti di tutte le Associazioni territoriali e delle altre associazioni previste al comma 1 dell'articolo 5, dai componenti del Consiglio Direttivo e da un delegato ogni 500 soci o frazione di 500 superiore a 250 ,iscritti alle associazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente statuto, ciascuno con diritto di voto.

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue delibere prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

Art. 12 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Vengono convocate dal Presidente presso la sede dell'Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi agli aventi diritto almeno 15 gg. prima della data fissata. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

Art.13 - Compiti e Poteri

L'Assemblea determina l'indirizzo generale e gli orientamenti dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria delibera:

· sull'approvazione del rendiconto;

· sui criteri di contribuzione degli associati ;

· sulla nomina del Presidente dell'Associazione e della Giunta di Presidenza alla scadenza dei rispettivi mandati;

· sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo in numero e nel rispetto temporale fissato dal presente statuto;

· sulla nomina del Collegio dei Revisori dei conti;

· sulla nomina del Collegio dei Garanti;

· -sulla integrazione degli organismi dirigenti e dei collegi;

· -sul regolamento per l'elezione e la nomina degli organi sociali;

· e sul funzionamento degli stessi;

· su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- sullo scioglimento dell'Associazione;

- sulla devoluzione del patrimonio sociale con le modalità previste nel presente statuto.

Art. 14 - Costituzione dell'assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano intervenuti almeno la metà degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Sono valide le delibere assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

Art. 15 - Costituzione dell'assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti almeno i tre quarti degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione quando sia intervenuta almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto.

Sono valide le delibere assunte sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'assemblea.

Art. 16 - Funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro membro della Giunta di presidenza per l'effetto delegato. In assenza di entrambi l'Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario per la redazione del verbale che verrà poi anche da lui sottoscritto. I verbali delle assemblee straordinarie sono redatti da un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione dei relativi verbali presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quindici membri a un massimo di 25 membri eletti dall'Assemblea. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione che ne fa parte unitamente alla Giunta di Presidenza e deve essere rappresentativo degli associati.

Lo stesso Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Direttore e un Tesoriere.

Dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

Il direttore partecipa, ,in qualità di segretario, alle riunioni della giunta di presidenza e predispone ,in esecuzione dei deliberati della stessa,tutte le attività conseguenti.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché dell'impiego e della gestione del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Art. 18 - Compiti e Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo dirigente, organizzativo e esecutivo dell'Associazione. Ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purché non siano dallo statuto espressamente riservati all'assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

; elaborare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

; elaborare il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all'esercizio passato;

; predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;

; negoziare, accettare e stipulare ordini e contratti relativi a beni o a servizi inerenti l'attività sociale;

; assumere e licenziare personale dipendente;

; assumere e perfezionare incarichi a personale non dipendente;

; aprire conti correnti bancari, depositi, cassette di sicurezza ed intrattenere qualsiasi altro rapporto anche per concessioni di mutui, fidi o scoperti di qualsiasi altra natura con banche e istituti di credito per conto dell'associazione;

; trarre e girare assegni, effettuare o ricevere bonifici, emettere ordini di pagamento o qualsiasi altro mandato su tutti i conti correnti dell'Associazione;

; tutelare in ogni forma e luogo il marchio-emblema e la denominazione dell'Associazione.

Nell'ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo sociale il Consiglio:

- promuove incontri nazionali e internazionali con altre associazioni, enti istituzioni, ecc.;

- organizza convegni di studio, incontri operativi e congressi avvalendosi della collaborazione di esperti da scegliere possibilmente tra i soci;

- costituisce, ove ne ravvisi l'opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi ovvero per lo svolgimento di particolari attività.

E' data facoltà al Consiglio di delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente o alla Giunta di Presidenza, anche in persona dei singoli suoi membri.

Art.19 - Poteri Ispettivi e di controllo

Il Consiglio ha poteri ispettivi e di controllo sulle attività degli associati. Nello svolgimento di tale compito può:

- invitare le associazioni a discutere sulle risultanze emerse circa il loro operato;

- promuovere l'iniziativa per lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'Associata, qualora emerga l'impossibilità di correggere gli inconvenienti riscontrati, e per la nomina di un Commissario con il compito di provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di convocare l'assemblea dei soci entro tre mesi, termine quest'ultimo prorogabile per non più di ulteriori tre mesi;

- escludere l'associata dalla associazione nazionale per il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 4 e in generale per il mancato rispetto dei principi statutari e in presenza di qualunque azione o iniziativa lesiva per l'associazione; in tal caso, fatto salvo l'eventuale ricorso al Collegio dei Garanti, l'associata esclusa sarà tenuta all'immediata modifica della denominazione APU con altra denominazione che non presenti neppure assonanze con quella precedente.

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un componente la Giunta di presidenza o, in assenza di entrambi, da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, computando nel totale anche il presidente ed i membri della Giunta di Presidenza.

Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevarrà il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale da affiggere presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione, salvo che l'assemblea o il Consiglio Direttivo conferisca tale potere, in caso di suo impedimento anche temporaneo, ad altro membro della Giunta di Presidenza. Detta le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e prende tutti i provvedimenti necessari, anche esecutivi, per lo svolgimento dei lavori dell'Associazione.

Convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, potendo però per tale incombenze delegare altro membro della Giunta di Presidenza.

E' nominato dall'assemblea, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Art. 22 - La Giunta di presidenza

La Giunta di Presidenza è composta da non più di sei membri eletti dall'Assemblea ed affianca il Presidente nella gestione collegiale e continuativa dell'Associazione, rispondendo di tale attività al Consiglio Direttivo e all'Assemblea di cui attua le decisioni.

Assicura un contatto permanente con le strutture associate, delibera su tutte le questioni aventi carattere d'urgenza, riferendone poi al Consiglio Direttivo nella più prossima riunione per ottenerne la ratifica.

Viene convocata dal Presidente o da almeno la metà dei suoi membri quando se ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e le delibere sono assunte a maggioranza, prevalendo il voto del Presidente in caso di parità.

Ai componenti della Giunta possono essere attribuite dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe e competenze.

La Giunta di Presidenza dura in carica 4 anni.

Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n° tre membri effettivi e da n° due supplenti eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Dura in carica 4 anni. I Revisori hanno il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redigono un'apposita relazione da allegare al bilancio consuntivo e riferiscono all'assemblea del loro operato.

Art. 24 - Collegio dei garanti

Il Collegio dei garanti è composto da n° tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall' assemblea e ha il compito di assicurare il rispetto dello statuto e la salvaguardia dei diritti delle diverse strutture associate.

Decide definitivamente, entro trenta giorni dalla presentazione di specifico e motivato ricorso, sulle decisioni di esclusione delle strutture associate e in genere,previa ricorso degli interessati, su ogni controversia dovesse insorgere tra le strutture associate, tra i membri delle cariche sociali, tra questi e le strutture associate. .

Dura in carica n. 4 anni

Art. 25 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad associazioni o istituti aventi finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. n. 662 del 23/12/1996.

Art. 26 - Controversie

Ogni controversia insorta con o tra le strutture associate, con o tra i componenti delle cariche sociali in ordine all'interpretazione, esecuzione o applicazione del presente statuto sarà devoluta alla cognizione del Collegio dei Garanti che deciderà, come arbitro irrituale, senza alcuna formalità procedurale, nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo equità.