CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631.
Pres. Corona – Est. Settimj – P.M. Marinelli (diff.) –
Franchini (avv. Natoli) c. Deriu ed altra (n.c.)

Contributi e spese condominiali – Criteri di ripartizione – Ripartizione tra i condomini non morosi del debito delle quote condominiali dei condomini morosi – Inammissibilità – Costituzione di un fondo cassa ad hoc – Ammissibilità – Diritto al recupero delle somme da parte dei condomini solventi – Sussistenza – Legittimazione passiva del condominio – Sussistenza.

In mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità, espressione dell’autonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità, fissati nell’art. 1123 c.c., e, pertanto, non Ë consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece, nell’ipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde somme – come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore del condominio, in danno di parti comuni dell’edificio – può ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione di un fondo-cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben pi_ bravi nei confronti dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva; conseguentemente sorge in capo al condomino e non ai singoli condomini morosi l’obbligazione di restituire ai condomini solventi e recuperato dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri. (C.c., art. 1123, c.c. art. 1135) (1).

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con atto di citazione 20-22 novembre 1996 Franca Franchini – premesso che, quale condomina del fabbricato sito in Torino alla Via della Consolata 11, in data 2 giugno 1996 aveva corrisposto all’amministratore del condomino la somma di lire 1.987.569, quota parte d’un debito condominiale nei confronti della Soc. Campidonico, fornitrice del gasolio da riscaldamento; che il pagamento era stato deciso, con delibera condominiale 13 ottobre 1995, a seguito d’atto di precetto della Campidonico basato su tre titoli esecutivi ottenuti nei confronti del condominio (decreto ingiuntivo 23 dicembre 1985, del Tribunale di Torino, sentenza di secondo grado 19 aprile 1994 della Corte d’appello di Torino); che gli oneri derivanti dai predetti titoli esecutivi trovavano causa nella morosità di alcuni condomini, trai quali Giamperio Deriu e Fiorina Picco ved. Deriu, Luisa Gianotti Fautrero e Agnese Manassero Grammatica; che l’amministratore del condominio, nell’invitarLa a corrispondere la cifra in questione, le aveva assicurato rimanere l’onere del pagamento dei maggiori costi derivanti dalla morosità dei singoli condomini a carico esclusivo di costoro; che, successivamente, in ragione di tale assicurazione, aveva pi_ volte sollecitato sia il condominio che i singoli condomini onde ottenerne la restituzione della somma de qua senza, tuttavia, conseguire alcun risultato – conveniva Giampaolo Deriu e Fiorina Picco ved. Deriu quali eredi di Emanuele Deriu, Agnese Agnese Manassero Grammatica e Luisa Gianotti Fautero innanzi al Giudice di pace di Torino chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito con il pagamento della somma di lire 1.987.569, oltre agli interessi di mora nei limiti della somma di lire 2.000.000.

Nel costituirsi, il Deriu, la Picco ved. Deriu, la Manassero e la Gianotti Frautero contestavano a vario titolo l’avversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza 11 dicembre 1997 il Giudice di pace di Torino, ritenuto che, in considerazione degli atti esaminati e delle contrapposte tesi delle parti, non potesse ritenersi provata l’esclusiva responsabilità dei convenuti per la situazione debitoria condominiale all’origine dell’esborso dedotto dall’attrice, respingeva la domanda. Avverso tale sentenza Franca Franchini proponeva ricorso per Cassazione, con quattro articolati motivi, cui faceva seguire anche due memorie.
Gli intimati non svolgevano attività difensiva.


MOTIVI DELLA DECISIONE – La ricorrente denunzia, con il primo motivo, nullità della pronuncia per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia nonchÈ motivazione apparente ed argomentazioni inconciliabili ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost., 1110, 1117 n. 3, 1123, 1132, 1292, 1298, 2033, 2934 c.c., 112, 116, 132, n.4 c.p.c. con il secondo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. 1137 c.c. con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 113, 115, 116, 214 c.p.c., 1132, 1135, 1175, 1183, c.c., 63 disp. att. c.c., 2033 c.c. e motivazione contraddittoria e incomprensibile ex art. 91 c.p.c. e alla tariffa forense D.M. 5 ottobre 1994 n. 585.
Le surriportate censure non possono essere prese in considerazione, non tanto per i rigorosi limiti all’impugnabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace ex art. 113 secondo comma c.p.c. quali evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, che risulterebbero comunque ampiamente ostativi alle ragioni fatte valere dalla ricorrente non ostante le argomentazioni da costei addotte nell’evidente convincimento di superarli, ma, pregiudizialmente, per un vizio di fondo della proposta azione, in quanto rivolta verso soggetti privi della necessaria legittimazione passiva.
Si ritiene, infatti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità pi_ recenti che le condizioni dell’azione – possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire – debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, cosÏ configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui sussistenza deve essere accertata con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa; altrimenti, l’accertamento no dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto controverso, cosÏ dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti dell’accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza, onde va effettuato con riferimento al momento della decisione.
In tale sistematica, la legittimazione o titolarità dell’azione costituisce una condizione dell’azione stessa che si concretizza, dal lato attivo, nel diritto potestativo d’ottenere dal giudice una decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio, inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna sul rapporto giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’effettiva titolarità attiva del rapporto stesso in capo all’attore, dacchÈ si determina in base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza, devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi dalla veridicità o meno di tale affermazione; conformemente, dal lato passivo la legittimazione si determina con l’indicazione nel convenuto, da parte dell’attore, del soggetto che, secondo le norme regolatrici del rapporto dedotta in giudizio giusta la detta prospettazione fattane dallo stesso, Ë destinato a subire gli effetti per il conseguimento dei quali l’azione Ë stata proposta, e ciò indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto medesimo.
In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa Ë affermato titolare dei dritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda Ë proposta e quello che nella domanda Ë affermato soggetto passivo del diritto o comune violatore di quel diritto; onde, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui salva l’ipotesi di legittima sostituzione, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione Ë proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia d’inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.
Nella specie, era già la stessa prospettazione dei fatti operata dall’attrice nel suo atto introduttivo innanzi al giudice di pace a porre un preliminare problema di legittimazione passiva da esaminare e decidere, come si Ë evidenziato, in limine litis, risultandone palese l’impossibilità d’identificare oggettivamente nei convenuti, dichiaratamente estranei al fatto costitutivo del rapporto dedotto ed al rapporto stesso, il soggetto civilmente responsabili della violazione al diritto fatto valere in giudizio e, consequenzialmente, obbligati ai comportamenti restitutori e/o riparatori posti dalla pertinente normativa a carico degli autori delle azioni e/o omissioni illegittime denunziate in citazione, dacchÈ veniva in considerazione un requisito alla cui ricorrenza era subordinato lo stesso anche solo ipotetico accoglimento della domanda.
La pretesa di rimborso fatta valere, in vero, per la stessa esposizione dei fatti contenuta nell’atto di citazione, risultava trarre origine da un pagamento effettuato dalla Franchini in vigore del condominio in ottemperanza ad una deliberazione condominiale, e pertanto il rapporto dedotto in giudizio vedeva come parte esclusivamente la Franchini ed il condominio, a maggior ragione ove si fosse considerato altresÏ che l’attrice aveva anche dedotto esserle stata assicurata dallo stesso condominio la restituzione della somma versata ed aver elle ripetutamente sollecitato tale adempimento.
Come questa Corte ha già avuto modo d’evidenziare, in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità quale espressione dell’autonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123 c.c;. e, pertanto, non Ë consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia, in ipotesi d’effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le somme necessarie, come nel caso d’aggressione in excetutivis da parte di creditori del condominio, può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all’inadempimento del condominio moroso con la costituzione d’un fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni ben pi_ gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi.
In tale ipotesi, che Ë quella in esame, le circostanze che hanno dato occasione alla deliberazione si pongono come motivi non autonomi di essa, dalla quale soltanto vengono costituiti cosÏ l’obbligazione di ciascun condominio di corrispondere la quota di sua pertinenza come l’obbligazione del condominio di restituire le somme a tal titolo percette una volta identificati i condomini originariamente morosi e recuperato nei loro confronti quanto dagli stessi dovuto per le quote insolute e per maggiori oneri.
Nessun rapporto, neppure indiretto, s’instaura, invece, in ragione di siffatta delibera ed a seguito dell’adempimento da parte di ciascun condominio all’obbligazione da essa derivante, tra i condomini in tal guisa adempimenti ed i condomini la cui morosità sia stata all’origine della delibera stessa, giacchÈ questa si pone come fatto genetico unico ed esclusivo del rapporto, del quale identifica cosÏ i soggetti come le prestazioni tanto di dare quanto di restituire.
A quest’ultima era, dunque, tenuto il condomino, il cui amministratore, in ragione dell’ufficio privato conferitogli con la nomina, aveva il potere-dovere, di attivarsi, cosÏ per l’esazione delle quote originariamente dovute e non versate come per il recupero dei maggiori oneri sopportati dal condominio in conseguenza delle azioni del terzo creditore, nei confronti dei condomini la cui morosità aveva dato luogo allo stato di necessità in ragione del quale era stata adottata la delibera, ed, in seguito, per adempiere all’obbligazione di restituzione nei confronti dei condomini con le contribuzioni dei quali, effettuate in ottemperanza alla delibera, era stato costituito il fondo speciale destinato a far fronte allo stato di necessità.
La presentazione dedotta in giudizio, espressamente indicata come effettuata in ottemperanza ad una specifica delibera assembleare adottata nelle dette circostanze, attendendo ad un rapporto svoltosi esclusivamente tra la Franchini ed il condominio dava, dunque, titolo all’una esclusivamente per agire nei confronti dell’altro – che, se del caso, poteva a sua volta rivalersi nei confronti dell’amministratore ove ne fosse stata ravvisabile una colpevole negligenza – onde ottenerne la restituzione di quanto allo stesso mutato, ma non le consentiva d’agire nei confronti di singoli condomini, se pure eventualmente all’origine della vicenda, dichiaratamente estranei al rapporto dedotto in giudizio quale risultante dallo stesso atto di citazione , quindi, privi di legittimazione passiva.
Tale difetto – che può essere rilevato in ogni fase e grado del giudizio ove, come nella specie, non siasi sul punto formato un giudicato interno, non essendosi su di esso avuta una specifica pronunzia – comporta, come si Ë evidenziato, l’inammissibilità dell’azione che, previo annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza in quanto pronunziata nonostante l’insussistenza d’una condizione dell’azione, va, dunque, dichiarata in questa sede ex art. 384 secondo comma c.p.c.
Non essendosi gli intimati costituiti nel giudizio di legittimità, non v’ha luogo a provvedere sulle relative spese, mentre, quanto al giudizio di merito, le spese fanno carico alla Franchini, rimasta comunque totalmente soccombente, cosÏ come liquidate dal giudice di pace.
Le doglianze della ricorrente al riguardo non meritano, infatti, accoglimento.
Per costante insegnamento di questa Corte la liquidazione delle spese di giudizio costituisce estrinsecazione d’un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito che incontra il solo limite del divieto di condanna alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa: in vero, nel caso di soccombenza reciproca, ovvero ove si adduca la sussistenza di “giusti motivi”, Ë rimesso unicamente al giudice del merito, che solo può conseguire un’approfondita conoscenza di tutti gli atti processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, l’apprezzamento dell’opportunità di compensare le spese e di determinare la misura dell’eventuale compensazione; tale apprezzamento
-che attiene in primis alla valutazione della ricorrenza o meno di circostanze tali da giustificare l’esercizio del potere de quo, costituendo la compensazione no un diritto ma una mera aspettativa per la parte parzialmente soccombente – poichÈ si sostanzia in una valutazione esclusivamente di merito, non Ë censurabile in sede di legittimità.
NÈ può essere preso in considerazione il motivo di ricorso concernente la misura della liquidazione ove la censura non risponda al requisito della specificità imposto, a pena d’inammissibilità, dell’art. 366 n. 4 c.p.c. id est, nello specifico, non contenga l’esatta indicazione delle singole voci di tariffa assuntivamente violate ma si sostanzia in una generica doglianza per una liquidazione ritenuta indossidfacente.