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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 5 novembre 2001, n. 13631.
Pres. Corona Est. Settimj P.M. Marinelli (diff.)
Franchini (avv. Natoli) c. Deriu ed altra (n.c.)
Contributi e spese condominiali Criteri di ripartizione
Ripartizione tra i condomini non morosi del debito delle quote condominiali
dei condomini morosi Inammissibilità Costituzione di
un fondo cassa ad hoc Ammissibilità Diritto al recupero
delle somme da parte dei condomini solventi Sussistenza
Legittimazione passiva del condominio Sussistenza.
In
mancanza di diversa convenzione adottata allunanimità, espressione
dellautonomia contrattuale, la ripartizione delle spese condominiali
deve necessariamente avvenire secondo i criteri di proporzionalità,
fissati nellart. 1123 c.c., e, pertanto, non Ë consentito allassemblea
condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini
non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi; invece,
nellipotesi di effettiva, improrogabile urgenza di trarre aliunde
somme come nel caso di aggressione in executivis da parte di creditore
del condominio, in danno di parti comuni delledificio può
ritenersi consentita una deliberazione assembleare, la quale tenda a sopperire
allinadempimento del condomino moroso con la costituzione di un
fondo-cassa ad hoc, tendente ad evitare danni ben pi_ bravi nei confronti
dei condomini tutti, esposti dal vincolo di solidarietà passiva;
conseguentemente sorge in capo al condomino e non ai singoli condomini
morosi lobbligazione di restituire ai condomini solventi e recuperato
dagli stessi quanto dovuto per le quote insolute e per i maggiori oneri.
(C.c., art. 1123, c.c. art. 1135) (1).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 20-22 novembre 1996
Franca Franchini premesso che, quale condomina del fabbricato sito
in Torino alla Via della Consolata 11, in data 2 giugno 1996 aveva corrisposto
allamministratore del condomino la somma di lire 1.987.569, quota
parte dun debito condominiale nei confronti della Soc. Campidonico,
fornitrice del gasolio da riscaldamento; che il pagamento era stato deciso,
con delibera condominiale 13 ottobre 1995, a seguito datto di precetto
della Campidonico basato su tre titoli esecutivi ottenuti nei confronti
del condominio (decreto ingiuntivo 23 dicembre 1985, del Tribunale di
Torino, sentenza di secondo grado 19 aprile 1994 della Corte dappello
di Torino); che gli oneri derivanti dai predetti titoli esecutivi trovavano
causa nella morosità di alcuni condomini, trai quali Giamperio Deriu
e Fiorina Picco ved. Deriu, Luisa Gianotti Fautrero e Agnese Manassero
Grammatica; che lamministratore del condominio, nellinvitarLa
a corrispondere la cifra in questione, le aveva assicurato rimanere lonere
del pagamento dei maggiori costi derivanti dalla morosità dei singoli
condomini a carico esclusivo di costoro; che, successivamente, in ragione
di tale assicurazione, aveva pi_ volte sollecitato sia il condominio che
i singoli condomini onde ottenerne la restituzione della somma de qua
senza, tuttavia, conseguire alcun risultato conveniva Giampaolo
Deriu e Fiorina Picco ved. Deriu quali eredi di Emanuele Deriu, Agnese
Agnese Manassero Grammatica e Luisa Gianotti Fautero innanzi al Giudice
di pace di Torino chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito
con il pagamento della somma di lire 1.987.569, oltre agli interessi di
mora nei limiti della somma di lire 2.000.000.
Nel costituirsi,
il Deriu, la Picco ved. Deriu, la Manassero e la Gianotti Frautero contestavano
a vario titolo lavversa domanda e ne chiedevano il rigetto.
Con sentenza 11 dicembre 1997 il Giudice di pace di Torino, ritenuto che,
in considerazione degli atti esaminati e delle contrapposte tesi delle
parti, non potesse ritenersi provata lesclusiva responsabilità
dei convenuti per la situazione debitoria condominiale allorigine
dellesborso dedotto dallattrice, respingeva la domanda. Avverso
tale sentenza Franca Franchini proponeva ricorso per Cassazione, con quattro
articolati motivi, cui faceva seguire anche due memorie.
Gli intimati non svolgevano attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia, con il primo motivo,
nullità della pronuncia per omessa motivazione circa un punto decisivo
della controversia nonchÈ motivazione apparente ed argomentazioni
inconciliabili ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 111 Cost.,
1110, 1117 n. 3, 1123, 1132, 1292, 1298, 2033, 2934 c.c., 112, 116, 132,
n.4 c.p.c. con il secondo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. in
relazione agli artt. 113, 115, 116 c.p.c. 1137 c.c. con il terzo motivo,
violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.
in relazione agli artt. 113, 115, 116, 214 c.p.c., 1132, 1135, 1175, 1183,
c.c., 63 disp. att. c.c., 2033 c.c. e motivazione contraddittoria e incomprensibile
ex art. 91 c.p.c. e alla tariffa forense D.M. 5 ottobre 1994 n. 585.
Le surriportate censure non possono essere prese in considerazione, non
tanto per i rigorosi limiti allimpugnabilità delle sentenze
emesse dal giudice di pace ex art. 113 secondo comma c.p.c. quali evidenziati
dalla giurisprudenza di legittimità, che risulterebbero comunque
ampiamente ostativi alle ragioni fatte valere dalla ricorrente non ostante
le argomentazioni da costei addotte nellevidente convincimento di
superarli, ma, pregiudizialmente, per un vizio di fondo della proposta
azione, in quanto rivolta verso soggetti privi della necessaria legittimazione
passiva.
Si ritiene, infatti, dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità
pi_ recenti che le condizioni dellazione possibilità
giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire
debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva
ma alla loro affermazione con latto introduttivo del giudizio, nellambito
duna preliminare valutazione formale dellipotetica accoglibilità
della domanda e, cosÏ configuratele, possa parlarsi di condizioni
la cui sussistenza deve essere accertata con riferimento al momento della
proposizione della domanda stessa; altrimenti, laccertamento no
dellipotetica titolarità dellazione ma delleffettiva
titolarità del rapporto controverso, cosÏ dal lato attivo come
da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti
requisiti dellaccoglibilità della domanda e, quindi, la sua
fondatezza, onde va effettuato con riferimento al momento della decisione.
In tale sistematica, la legittimazione o titolarità dellazione
costituisce una condizione dellazione stessa che si concretizza,
dal lato attivo, nel diritto potestativo dottenere dal giudice una
decisione di merito e si risolve nel potere di promuovere il giudizio,
inteso ad una sentenza dichiarativa o costitutiva o di condanna sul rapporto
giuridico sostanziale dedotto ad oggetto di controversia indipendentemente
dalla sussistenza o meno delleffettiva titolarità attiva del
rapporto stesso in capo allattore, dacchÈ si determina in
base alla sola affermazione di questi della sua titolarità della
posizione soggettiva attiva dedotta, onde, per verificarne la sussistenza,
devesi avere riguardo solo a quanto dallo stesso affermato, prescindendosi
dalla veridicità o meno di tale affermazione; conformemente, dal
lato passivo la legittimazione si determina con lindicazione nel
convenuto, da parte dellattore, del soggetto che, secondo le norme
regolatrici del rapporto dedotta in giudizio giusta la detta prospettazione
fattane dallo stesso, Ë destinato a subire gli effetti per il conseguimento
dei quali lazione Ë stata proposta, e ciò indipendentemente
dalleffettiva titolarità del rapporto in capo al convenuto
medesimo.
In altri termini, laccertamento della legittimazione attiva e passiva
deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che
propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa Ë affermato
titolare dei dritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale
la domanda Ë proposta e quello che nella domanda Ë affermato
soggetto passivo del diritto o comune violatore di quel diritto; onde,
ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere
dallattore un diritto altrui affermato come altrui salva lipotesi
di legittima sostituzione, od essendosi dallo stesso assunta la violazione
del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato
parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente
dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque lipotetico
diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe
violato o pregiudicato da colui contro il quale lazione Ë proposta,
e ciò non può che comportare una pronunzia dinammissibilità
dellazione per difetto di titolarità attiva o passiva della
stessa.
Nella specie, era già la stessa prospettazione dei fatti operata
dallattrice nel suo atto introduttivo innanzi al giudice di pace
a porre un preliminare problema di legittimazione passiva da esaminare
e decidere, come si Ë evidenziato, in limine litis, risultandone
palese limpossibilità didentificare oggettivamente nei
convenuti, dichiaratamente estranei al fatto costitutivo del rapporto
dedotto ed al rapporto stesso, il soggetto civilmente responsabili della
violazione al diritto fatto valere in giudizio e, consequenzialmente,
obbligati ai comportamenti restitutori e/o riparatori posti dalla pertinente
normativa a carico degli autori delle azioni e/o omissioni illegittime
denunziate in citazione, dacchÈ veniva in considerazione un requisito
alla cui ricorrenza era subordinato lo stesso anche solo ipotetico accoglimento
della domanda.
La pretesa di rimborso fatta valere, in vero, per la stessa esposizione
dei fatti contenuta nellatto di citazione, risultava trarre origine
da un pagamento effettuato dalla Franchini in vigore del condominio in
ottemperanza ad una deliberazione condominiale, e pertanto il rapporto
dedotto in giudizio vedeva come parte esclusivamente la Franchini ed il
condominio, a maggior ragione ove si fosse considerato altresÏ che
lattrice aveva anche dedotto esserle stata assicurata dallo stesso
condominio la restituzione della somma versata ed aver elle ripetutamente
sollecitato tale adempimento.
Come questa Corte ha già avuto modo devidenziare, in mancanza
di diversa convenzione adottata allunanimità quale espressione
dellautonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali
deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità
fissati nellart. 1123 c.c;. e, pertanto, non Ë consentito allassemblea
condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini
non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia,
in ipotesi deffettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde le
somme necessarie, come nel caso daggressione in excetutivis da parte
di creditori del condominio, può ritenersi consentita una deliberazione
assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di
mutuo, si tenda a sopperire allinadempimento del condominio moroso
con la costituzione dun fondo cassa ad hoc tendente ad evitare danni
ben pi_ gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo
di solidarietà passiva operante ab externo, alle azioni dei terzi.
In tale ipotesi, che Ë quella in esame, le circostanze che hanno
dato occasione alla deliberazione si pongono come motivi non autonomi
di essa, dalla quale soltanto vengono costituiti cosÏ lobbligazione
di ciascun condominio di corrispondere la quota di sua pertinenza come
lobbligazione del condominio di restituire le somme a tal titolo
percette una volta identificati i condomini originariamente morosi e recuperato
nei loro confronti quanto dagli stessi dovuto per le quote insolute e
per maggiori oneri.
Nessun rapporto, neppure indiretto, sinstaura, invece, in ragione
di siffatta delibera ed a seguito delladempimento da parte di ciascun
condominio allobbligazione da essa derivante, tra i condomini in
tal guisa adempimenti ed i condomini la cui morosità sia stata allorigine
della delibera stessa, giacchÈ questa si pone come fatto genetico
unico ed esclusivo del rapporto, del quale identifica cosÏ i soggetti
come le prestazioni tanto di dare quanto di restituire.
A questultima era, dunque, tenuto il condomino, il cui amministratore,
in ragione dellufficio privato conferitogli con la nomina, aveva
il potere-dovere, di attivarsi, cosÏ per lesazione delle quote
originariamente dovute e non versate come per il recupero dei maggiori
oneri sopportati dal condominio in conseguenza delle azioni del terzo
creditore, nei confronti dei condomini la cui morosità aveva dato
luogo allo stato di necessità in ragione del quale era stata adottata
la delibera, ed, in seguito, per adempiere allobbligazione di restituzione
nei confronti dei condomini con le contribuzioni dei quali, effettuate
in ottemperanza alla delibera, era stato costituito il fondo speciale
destinato a far fronte allo stato di necessità.
La presentazione dedotta in giudizio, espressamente indicata come effettuata
in ottemperanza ad una specifica delibera assembleare adottata nelle dette
circostanze, attendendo ad un rapporto svoltosi esclusivamente tra la
Franchini ed il condominio dava, dunque, titolo alluna esclusivamente
per agire nei confronti dellaltro che, se del caso, poteva
a sua volta rivalersi nei confronti dellamministratore ove ne fosse
stata ravvisabile una colpevole negligenza onde ottenerne la restituzione
di quanto allo stesso mutato, ma non le consentiva dagire nei confronti
di singoli condomini, se pure eventualmente allorigine della vicenda,
dichiaratamente estranei al rapporto dedotto in giudizio quale risultante
dallo stesso atto di citazione , quindi, privi di legittimazione passiva.
Tale difetto che può essere rilevato in ogni fase e grado
del giudizio ove, come nella specie, non siasi sul punto formato un giudicato
interno, non essendosi su di esso avuta una specifica pronunzia
comporta, come si Ë evidenziato, linammissibilità dellazione
che, previo annullamento senza rinvio dellimpugnata sentenza in
quanto pronunziata nonostante linsussistenza duna condizione
dellazione, va, dunque, dichiarata in questa sede ex art. 384 secondo
comma c.p.c.
Non essendosi gli intimati costituiti nel giudizio di legittimità,
non vha luogo a provvedere sulle relative spese, mentre, quanto
al giudizio di merito, le spese fanno carico alla Franchini, rimasta comunque
totalmente soccombente, cosÏ come liquidate dal giudice di pace.
Le doglianze della ricorrente al riguardo non meritano, infatti, accoglimento.
Per costante insegnamento di questa Corte la liquidazione delle spese
di giudizio costituisce estrinsecazione dun potere ampiamente discrezionale
del giudice di merito che incontra il solo limite del divieto di condanna
alle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa: in vero, nel
caso di soccombenza reciproca, ovvero ove si adduca la sussistenza di
giusti motivi, Ë rimesso unicamente al giudice del merito,
che solo può conseguire unapprofondita conoscenza di tutti
gli atti processuali e del comportamento tenuto dalle parti nel corso
del giudizio, lapprezzamento dellopportunità di compensare
le spese e di determinare la misura delleventuale compensazione;
tale apprezzamento
-che attiene in primis alla valutazione della ricorrenza o meno di circostanze
tali da giustificare lesercizio del potere de quo, costituendo la
compensazione no un diritto ma una mera aspettativa per la parte parzialmente
soccombente poichÈ si sostanzia in una valutazione esclusivamente
di merito, non Ë censurabile in sede di legittimità.
NÈ può essere preso in considerazione il motivo di ricorso
concernente la misura della liquidazione ove la censura non risponda al
requisito della specificità imposto, a pena dinammissibilità,
dellart. 366 n. 4 c.p.c. id est, nello specifico, non contenga lesatta
indicazione delle singole voci di tariffa assuntivamente violate ma si
sostanzia in una generica doglianza per una liquidazione ritenuta indossidfacente.
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