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LA
MISURA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO
Legge 488/99 (Finanziaria 2000 ) in vigore dal 1/7/2001
1. Per ogni grado di giudizio dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi: a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore a lire 2.000.000; b) lire 120.000 per i processi di valore superiore a lire 2.000.000 e fino a lire 10.000.000; c) lire 300.000 per i processi di valore superiore a lire 10.000.000 e fino a lire 50.000.000; d) lire 600.000 per i processi di valore superiore a lire 50.000.000 e fino a lire 100.000.000; e) lire 800.000 per i processi di valore superiore a lire 100.000.000 e fino a lire 500.000.000; f) lire 1.300.000 per i processi di valore superiore a lire 500.000.000 e fino a lire 1.000.000.000; g) lire 1.800.000 per i processi di valore superiore a lire 1.000.000.000. 2. I processi amministrativi, quando non sia determinabile il valore della domanda, si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. 3. I processi di valore indeterminabile si considerano ricompresi nello scaglione di cui alla lettera d) del comma 1 della presente tabella. Nei procedimenti giudiziari contenziosi, il cui valore sia indeterminabile, di competenza esclusiva del giudice di pace, il contributo unificato è dovuto nella misura prevista nello scaglione di cui alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. 4. Il contributo dovuto per i procedimenti speciali previsti nel Libro quarto, titoli I e II, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, e nei giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà. Il contributo non è dovuto per i procedimenti cautelari richiesti in corso di causa ai sensi dell'articolo 669-quater del Codice di procedura civile. 5. Per i procedimenti di esecuzione immobiliare è dovuto esclusivamente il contributo indicato alla lettera c) del comma 1 della presente tabella. Per gli altri procedimenti esecutivi, l'importo del contributo dovuto è quello indicato nella lettera c) del comma 1 della presente tabella, ridotto alla metà. 6. Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso di lire 10.000 per ogni atto, anche se composto di più fogli e di più pagine.
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