CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 516.
Pres. Varrone – Est. D’Ottavi – Ric. Iannotta ed altri.

Edilizia e urbanistica – Licenza e concessione edilizia – Rilascio – Accertamenti del Comune – Esibizione di titolo di abilitazione formale da parte del richiedente – Sufficienza.

In sede di rilascio della concessione edilizia, il sindaco non è tenuto a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione (nella specie, un atto notarile), fatti salvi i diritti dei terzi (C.c. art. 922).


FATTO. Gli attuali appellanti espongono che quali proprietari di lotti di terreno e della strada di lottizzazione denominata I Vico dei Romani, in S. Maria Capua Vetere, fondo Arco Felice, impugnarono dinanzi al competente Tar il provvedimento del 20 luglio 1992 con cui il sindacato di detto comune aveva autorizzato il confinante Antonio Aulicino ad eseguire lavori per la realizzazione di un passo carraio.
Con successivo ricorso presentato sempre dinanzi al medesimo Tar della Campania, gli interessati impugnarono anche il silenzio-diniego del sindaco sulle richieste dai medesimi presentate per ottenere l’autorizzazione in sanatoria in merito alla realizzazione di un muro di cinta sul confine nord-est del predetto I Vico dei Romani.
Con la sentenza in epigrafe menzionata il Tar della Campania, previa riunione, respingeva i ricorsi; in particolare veniva respinto, in quanto infondato, il primo gravame, mentre il secondo veniva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Contro la predetta decisione gli appellanti, come in epigrafe rappresentati e difesi, hanno proposto rituale appello deducendo vari profili di violazione di legge e di accesso di potere.
In particolare, i ricorrenti ribadiscono la carenza di legittimazione passiva del controinteressato ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso alla strada di loro esclusiva proprietà come risulta dall’atto di acquisto per notaio Maturo del 4 aprile 1964.
Gli appellanti concludono per l’accoglimento del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune di S. Maria Capua Vetere; come in epigrafe rappresentato e difeso che, con analitica memoria, contesta le censure prospettate dagli appellanti e conclude per la reiezione del gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2002 il ricorso veniva trattenuto in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.

DIRITTO. Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame viene impugnata la sentenza n. 502/94 del 9 dicembre 1994 con cui il Tar della Campania, Napoli sezione quarta, ha respinto, previa riunione, i ricordi proposti dagli attuali appellati, proposti rispettivamente: a) avvero e per l’annullamento del provvedimento sindacale con cui il controinteressato era stato autorizzato a realizzare un passo carrabile; b) avverso e per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulle istanze presentate dai medesimi appellanti per ottenere l’autorizzazione a realizzare, sulla medesima via, un muro di cinta.
Come pure riportato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede, rimodulandole avverso il contenuto e la motivazione dell’impugnata decisione, le censure già svolte nel giudizio di primo grado, censure sostanzialmente relative alla pretesa illegittimità dei provvedimenti originariamente impugnati, in quanto sarebbero i proprietari esclusivi della strada di lottizzazione oggetto della controversia.
L’appello è infondato.
Ritiene il collegio di dover pienamente condividere il presupposto decisionale del tribunale secondo cui per un’esatta valutazione del petitum e della causa petendi formulati dagli originari ricorrenti, attuali appellanti, sarebbe necessario, preliminarmente, affrontare e risolvere la questione (in atti controversa) dell’effettiva proprietà della strada di lottizzazione oggetto della controversia. Peraltro, come è pacifico, la possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni di diritto incidenter tantum non è illimitata, esulando dalla sua competenza l’esame delle situazioni di diritto soggettivo che non implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria – come nella fattispecie – una pronuncia giurisdizionale definitiva.
Sulla base di tale condiviso presupposto, va anche ribadita la legittimità dell’operato del sindaco in quanto questi in sede di rilascio della concessione edilizia no è tenuto a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente, essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione, facendo ovviamente salvi i diritti dei terzi. E questo è accaduto nella fattispecie in cui il sindaco ha rilasciato l’autorizzazione sulla base dell’esibizione da parte del controinteressato-richiedente di un atto notarile, rimanendo impregiudicata per gli attuali appellanti l’azione giudiziaria davanti al competente giudice circa l’effettiva proprietà della strada.
Va pure confermata l’ulteriore pronuncia del tribunale sull’improcedibilità del secondo gravame avverso il silenzio-diniego in quanto l’avvenuta successiva adozione dell’esplicito provvedimento negativo da parte del sindaco, comporta il venir meno dell’interesse a coltivare la precedente, superata, impugnazione.
Conclusivamente quindi il ricorso in appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.