Cass.
civ. Sez. II, 31-03-2008, n. 8399
Svolgimento del processoCon due distinti ricorsi ex artt. 1170 e 1168 c.c., depositati in data 7.11.1994 e 14.3.95, successivamente riuniti, P.M. conveniva in giudizio, davanti al pretore di Roma, L. e R.P., chiedendo che venisse disposta la cessazione delle turbative al possesso di esso ricorrente e la sua reintegrazione nel possesso dell'appartamento sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS). I convenuti, costituitisi, contestavano l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto delle relative istanze. Il Pretore con sentenza n. 3123/99 rigettava la domanda attrice, disponendo l'integrale conferma delle ordinanze 23.11.94 e 23.11.95, ponendo, altresì, le spese di lite a carico della parte istante. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3899/02 depositata il 6.11.02, rigettava l'appello proposto dal P., che condannava alle spese del grado. Per la cassazione della decisione ricorre il P. affidandosi ad un solo motivo variamente articolato, cui resistono gli intimati con controricorso. Motivi della decisioneCon l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e violazione e falsa applicazione di norme di diritto , in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sulla base delle seguenti osservazioni: a) per avere implicitamente rigettato il motivo di appello, evidenziante il difetto di motivazione della sentenza del Giudice di primo grado, avendo omesso di esaminare la questione circa la sussistenza o meno dei requisiti essenziali della turbativa iuris e dello spoglio, esprimendosi, invece, per relationem, riportandosi, sic et simpliciter, al contenuto delle ordinanze di rigetto delle richieste di provvedimenti interdettali; b) per avere asserito che nel caso di specie risultava mancante l'elemento, soggettivo della consapevolezza dello spoglio, senza considerare che la peculiarità dello spoglio - mutamento ex art. 1141 c.c., avvenuto nel caso - di specie nel mese di aprile 1992 è a tutti gli effetti uno spoglio, per cui i R. avrebbero dovuto agire a difesa del possesso esclusivamente ex art 1168 c.c., entro l'anno (aprile 1993), mentre era ancora pendente il processo per finita locazione; c) per avere escluso l'acquisto del possesso da parte del P., assumendo che chi manifesta la volontà di possedere non più "nomine alieno" ma "uti domino" priva l'altra parte del possesso e l'azione recuperatoria di quest'ultima è esperibile solo quando l'opposizione del detentore si fondi sull'allegazione di un proprio possesso:in mancanza di specifica contestazione da parte del R. sull'ammissibilità dell'azione di manutenzione, dovevasi ritenere acquisita la prova dell'acquisto del possesso utile alla dimostrazione dello spoglio a mezzo dell'Ufficiale giudiziario. I tre motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perchè sono infondati. Vero è che la motivazione sul punto della carenza degli elementi essenziali delle due azioni possessorie è avvenuta per relationem con il richiamo al contenuto delle due ordinanze di rigetto della richiesta dei provvedimenti interdettali; tuttavia, dal contesto della motivazione si evince agevolmente quale sia stato l'iter logico - argomentativo della sentenza impugnata. Ed infatti, la sentenza impugnata parte dal dato di fatto che la sentenza del Tribunale di Roma di rigetto delle azioni possessorie proposte dal P. ha il suo fondamento giuridico nella sentenza della Corte di Appello di Roma confermativa di quella del Tribunale dichiarativa della cessazione del rapporto di locazione tra il P. e i locatori, attuali appellati. E' quanto basta per ritenere infondata la tesi dello spoglio o turbativa del possesso a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, chiamato all'esecuzione della predetta sentenza, essendosi formato il giudicato sul diritto degli appellati, quali legittimi successori dell'originario locatore, di ottenere il rilascio, anche in forma coattiva, dell'immobile, detenuto senza titolo dall'attuale ricorrente. Le contrarie argomentazioni assunte in proposito dal ricorrente, mancanti del requisito della decisività , non andavano confutate con l'ulteriore motivazione. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.600,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2008 |