Corte
di Cassazione, sent. 14 Gennaio 2005, n. 682, Sez. III
Pres.
Duva; Rel. Segreto: P.M. Marinelli - San Nazario di Zappia Calogero Sas
(avv.ti de Tilla, Giacchero)
c. La Tavernetta di Segato Bruna C. Sas - già la Tavernetta di
Bennici Paola C. Sas (avv.ti Camici, Delfino, Romani)
Locazione
- Immobili adibiti a uso diverso dall'abitativo - Prelazione (diritto
di) - Trasferimento a titolo oneroso - Vendita di alcune unità
immobiliari - Presupposti per il riconoscimento del diritto di prelazione
e di riscatto
Motivi
della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 325, 326, 433, 434,
447-bis cod. proc. civ., nonchè il vizio motivazionale dell'impugnata
sentenza a norma dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. (Omissis)
2.1 - 2.7 (Omissis)
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta
la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 legge n. 392/1978
nonchè la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria
in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Assume la ricorrente che la prelazione o il riscatto, di cui alla suddetta
normativa, sono esclusi non solo in caso di vendita in blocco dell'immobile,
in cui è inclusa l'unità immobiliare venduta, ma anche allorchè
si tratti di vendita di diverse entità immobiliari, suscettibili
di vendite separate, ma considerate unitariamente, in quanto oggettivamente
costituenti un unicum funzionale ed economico; che tanto si era
verificato nella fattispecie, in quanto si era trattato di un solo complesso
immobiliare, costituito da latri due appartamenti a uso abitativo e tre
locali a uso negozio, estranei al rapporto locativo instaurato dagli attori
conduttori; che tanto era stato rilevato anche dal C.T.U., che aveva accertato
che si trattava di un unico complesso edilizio, nettamente delimitato
per tre lati da pubbliche vie.
4.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato
e che lo stesso vada rigettato.
La giurisprudenza costante di questa Corte, ha ritenuto che in tema di
locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello abitativo,
allorchè la vendita riguardi non un intero edificio (cosiddetta
vendita in blocco, nella quale il conduttore di un'unità immobiliare
non ha diritto alla prelazione e al riscatto previsti dagli artt. 38 e
39 legge n. 392/1978), ma solo alcune delle unità immobiliari che
lo compongono, ciascuna delle quali dotata di una propria autonomia, trasferite
con un unico atto (c.d. vendita cumulativa), al fine di stabilire se debba
essere riconosciuto il diritto di prelazione e di riscatto del conduttore
di una di tali unità comprese nella vendita, deve accertarsi se
l'oggetto del contratto sia unico, sia, cioè, un complesso immobiliare
dotato di una propria individualità giuridico-strutturale, o se
contenga tanti atti di disposizione per quanti sono gli immobili, sia,
cioè, un atto traslativo a oggetto plurimo. Mentre nel primo caso
la prelazione e il riscatto devono essere esclusi per le stesse ragioni
per le quali lo sono nella vendita in blocco (in quanto oggetto del trasferimento
è un bene che ha una configurazione sua propria, che lo rende diverso
dall'immobile locato), nel secondo devono essere riconosciuti, poichè
realizzano le finalità dell'accorpamento aziendale perseguito dalla
legge (Cass. 21 maggio 1999, n. 4956; Cass. 16 Luglio 1999, n. 7520 e
Cass. 2 ottobre 1998, n. 9788).
4.2. Ritiene questa Corte che detto principio vada condiviso,
essendo esso fondato sulla lettera dela legge, che, per l'esercizio del
diritto di prelazione o riscatto, richiede l'identità tra il bene
locato e quello alienato, nonchè sulla ratio della stessa
(sul punto funditus Cass. 17 febbraio 1994, n. 1519).
Detto principio non è stato violato dalla sentenza impugnata, contrariamente
a quanto ritenuto dalla ricorrente, ma anzi il Giudice di Appello si è
espressamente richiamato allo stesso: egli ha solo ritenuto che nella
fattispecie - sotto il profilo naturale - si versasse in ipotesi di vendita
cumulativa.
4.3. Ciò che rileva non è la possibilità
per le unità immobiliari di essere trasferite separatamente e quindi
la scindibilità dall'intero complesso: anzi ciò è
un elemento fattuale che si verifica in ogni fattispecie in cui si discuta
di prelazione o riscatto in presenza di una vendita in blocco, che prsuppone
che il conduttore detenga, sulla base di un contratto di locazione, solo
una parte di quanto si vende. Nè rileva la formale unicità
dell'atto di trasferimento, pochè esso può racchiudere,
sotto l'apparente unitarietà, tante vendite quante sono le unità
vendute, nè l'unitarietà del prezzo, in quanto esso può
costituire il totale dei vari prezzi.
E' rilevante, invece, che il complesso sia stato venduto come un unicum
e che quindi le varie componenti di questo siano sotto il profilo oggettivo
strutturalmente e funzionalmente coordinate fra loro, sì da costituire
un'entità patrimoniale diversa dalle singole unità che lo
compongono (cfr. Cass. n. 502/2001 e Cass. n. 3467/1997).
Tanto è più facilmente evidenziabile se il locatore ha alienato
in blocco tutto il fabbricato, ma il principio rimane eguale nel caso
di vendita cumulativa di alcune soltanto delle unità immobiliari,
ovvero - come nella fattispecie - di un intero fabbricato e di altre unità
immobiliari, purchè le stesse risultino strutturalmente e funzionalmente
coordinate tra loro.
4.4. Ne consegue che la sentenza impugnata, la quale
ha accolto la domanda di riscatto, sul rilievo che gli immobili alienati
non costituivano un'unità funzionale e strutturale, non ha violato
nè ha effettuato una falsa applicazione delle norme indicate.
5.1. Residua la questione relativa al lamentato vizio
motivazionale della sentenza, per aver erratamente ritenuto che il bene
venduto non costituisse un unicum sotto il profilo giuridico
ed economico.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'accertamento dell'unicità
strutturale e funzionale del bene venduto (nell'ambito del quale rientra
anche il bene locato), al fine di escludere o ammettere la prelazione
o il riscatto, è di competenza del Giudice del merito ed è
insindacabile in sede di legittimità se condotto attraverso l'esame
di consulenza tecnica d'ufficio e logica valutazione degli elementi emergenti
dagli atti (Cass. n. 13420/2001).
5.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto
che la consulenza tecnica presentasse incongruenze e lacune fondatamente
segnalate dall'appellante (attuale resistente, la quale tra l'altro assume
che, come risulta dal verbale di sopraluogo e dalla relazione, il C.T.U.
ha potuto visionare dall'interno solo i beni locati all'attrice e non
agli altri beni), e che, invece, dalle risultanze processuali, tra cui
anche le fotografie, risultava l'inserzione dell'albergo in un insieme
di fabbricati aderenti, ma differenziati sotto il profilo non solo dell'origine
storica e catastale, ma essenzialmente per tipologia e struttura; che
non esistevano, contrariamente a quanto ritenuto dal C.T.U., parti comuni
di fondamenta, muri perimetrali e tetto, come emergeva dalle fotografie,
per cui non esisteva "un sol corpo da tetto a terra" e quindi
un solo complesso immobiliare; che non esisteva alcuna comunicazione interna
nè altra forma di interferenza strutturale tra l'insieme adibito
ad albergo e le altre componenti immobiliari vendute, ma non comprese
nella locazione.
Rileva poi la sentenza impugnata che la ragione dell'acquisto cumulativo
era testualmente dichiarata dalla scoietà acquirente nell'ultima
clausola del contratto, nella quale la stessa dè atto, ai sensi
del D.L. n. 669/1966, di aver a oggetto principale la vendita di immobili
e di voler alienare quanto acquistato entro tre anni, avvalendosi delle
vigenti agevolazioni.
Sulla base della suddetta motivazione la sentenza impugnata ha ritenuto
che nella fattispecie non si trattasse di vendita di un bene nella sua
unitarietà strutturale, funzionale ed economica, ma di una vendita
cumulativa e che pertanto, correttamente era stato esercitato il diritto
di riscatto.
5.3. La suddetta motivazione è immune dai vizi
motivazionali, rilevabili in sede di legittimità, mentre la censura
della ricorrente sul punto si risolve in una diversa lettura delle risultanze
processuali, come tale inammissibile in questa sede.
6. Il ricorso va, pertanto, rigettato. (Omissis)

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