NOTA SUL DM 4/4/2001 DEL MINISTERO DEL TESORO

La Gazzetta Ufficiale n.88 del 14 aprile 2001 ha pubblicato il Decreto del Ministero del Tesoro 4 aprile 2001 in materia di rinegoziazione dei mutui agevolati.(vedi allegato).

Il provvedimento era atteso per colmare una lacuna apertasi proprio nel settore creditizio di più spiccato interesse sociale,quello dei mutui agevolati, dopo che la legge 28 febbraio 2001 n. 24 aveva provveduto a disciplinare la materia dei tassi usurari e della rinegoziazione sui mutui ordinari.

Il testo del provvedimento approvato, però, definisce ed assume criteri di riferimento, ai fini della fissazione del tasso di sostituzione, che produrranno una attestazione di tale tasso a livelli ben più elevati di quelli che la legge n.24 /2001 ha previsto non solo per i mutui contratti da famiglie (si ricordi che tale tasso è attestato all'8%) ma persino per i mutui contratti da imprese (attestato al 9,96%).

In sostanza il decreto dispone che "ai fini della rinegoziazione dei mutui agevolati all'edilizia, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' individuata la seguente categoria omogenea di operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento". Quindi assume come riferimento per il Tesoro tutti i tassi dei mutui in corso di ammortamento. Questa misura comporta che, ai fini della determinazione del tasso di sostituzione, il Tesoro dovrà effettuare la media di tutti i tassi praticati per i vari mutui agevolati all'edilizia che siano in corso di ammortamento, con l'effetto che in presenza di mutui ventennali e quindicennali contratti in passato e non ancora estinti i tassi allora praticati e di elevato livello incideranno pesantemente sul tasso di sostituzione che risulterà appunto dalla media dei vari tassi pregressi praticati per mutui ancora in corso di ammortamento.

Ben diverso il meccanismo previsto dalla legge 24/01 per i mutui non agevolati che fa riferimento al valore medio dei "rendimenti lordi dei buoni poliennali del tesoro" che ha prodotto come sopra si diceva il tasso del 9,96% (ulteriormente ridotto all'8% per le famiglie).

Ad avviso dell'APU non è possibile che si proceda ad una applicazione della rinegoziazione che, paradossalmente, rischi di penalizzare proprio i mutui agevolati finalizzati all'acquisto o costruzione della prima casa: il governo deve chiarire, prima della fissazione da parte del Tesoro del tasso di sostituzione dei mutui agevolati, che in ogni caso questo non potrà eccedere la misura che la legge 24/2001 fissa per i mutui non agevolati, con particolare riguardo all' ulteriore abbattimento previsto per i mutui contratti da famiglie per la prima casa ".