Circolare del 13/03/2001 n. 4

Emanato da Ministero delle Finanze

Direzione Centrale per la Fiscalita Locale

Oggetto:

Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli

immobili (ICI) introdotte dalla legge 21 novembre 2000, n. 342.

(Documento in fase di trattamento redazionale.)

Testo:

La legge 21 novembre 2000, n. 342, recante "Misure in materia

fiscale, (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria per l'anno 2000)

pubblicata sul supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale n.

276 del 25 novembre 2000, ha introdotto, all'art. 74, importanti

innovazioni in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI),

disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulle quali si forniscono

alcuni chiarimenti.

Occorre innanzitutto sottolineare che le disposizioni dell'articolo

in esame, intitolato "Attribuzione o modificazione delle rendite

catastali", incidono in parte sulle norme contenute nell'art. 30, comma 11,

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2000), le cui problematiche sono state illustrate nella

circolare n. 23/E dell'11 febbraio 2000.

1. L'efficacia delle rendite catastali per terreni e fabbricati.

Il comma 1 dell'art. 74 stabilisce che "a decorrere dal 1 gennaio

2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per

terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro

notificazione ai soggetti intestatari della relativa partita."

Rispetto alle disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2000,

non e' piu' sufficiente, quindi, la semplice "comunicazione " della rendita

catastale, eseguita con le modalita' stabilite nella nota n. C/88414 del 29

dicembre 1999 diramata dal Dipartimento del Territorio, ma occorre

effettuare la notificazione della rendita stessa, seguendo le norme di

carattere generale stabilite dalla legge per tale procedimento. La

notificazione deve essere effettuata dall'Ufficio del Territorio competente

che deve darne tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

La disposizione in esame stabilisce, in sostanza, l'inefficacia

giuridica degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali

sino a quando queste ultime non siano ritualmente notificate. Dalla data di

notificazione decorre il termine di 60 giorni per la proposizione del

ricorso avverso l'attribuzione della rendita catastale, ai sensi dell'art.

2, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Al riguardo va osservato che la procedura della notificazione imposta

dall'art. 74 non e' senza rilievo ai fini processuali, in quanto puo'

legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie

solamente il possessore degli immobili e non l'intestatario della partita

catastale che puo' essere un soggetto diverso dal primo.

I problemi derivanti dalla non coincidenza tra questi due soggetti

possono essere risolti dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente",

che prevede l'obbligo da parte dell'amministrazione di assicurare al

contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. Pertanto,

al fine di garantire al contribuente il diritto alla difesa, occorre che la

notificazione venga effettuata anche a colui che ha il possesso del bene,

in quanto risulta essere il soggetto direttamente interessato ad impugnare

gli atti in questione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 74 in esame, poiche' gli atti

attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza

giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente

notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1 gennaio 2000, fino

alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non puo'

legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'ICI:

. l'imposta relativa alle annualita' precedenti alla notificazione,

risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e

quanto dovuto in base alla rendita attribuita; cio' perche' questa,

avendo valore solo dalla data della notificazione, risulta essere un

dato giuridicamente inesistente fino a quando non legalmente resa nota

all'interessato;

. le sanzioni, poiche' nessuna violazione puo' essere imputata al

contribuente che abbia versato il tributo in base a quanto dichiarato;

. gli interessi, in quanto non vi e' alcun recupero di imposta sulla

quale poterli calcolare.

Va inoltre sottolineato che, secondo quanto precisato nella circolare

n. 207/E del 16 novembre 2000 - con cui il Ministero delle finanze ha

fornito i primi chiarimenti sulle disposizioni della legge in esame -

l'art. 74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle

rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOC-FA

stabilita dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Cio' perche' tali rendite, essendo iscritte in catasto sulla base di

dichiarazione di parte, sono giuridicamente conosciute dal dichiarante - al

quale viene peraltro rilasciata copia dell'attestazione dell'avvenuta

presentazione con gli esiti delle elaborazioni effettuate - e non

necessitano quindi di notificazione.

Va da se' che nel caso in cui l'Ufficio del Territorio modifichi la

rendita entro il termine di dodici mesi stabilito dal citato decreto, la

nuova rendita dovra' essere notificata e sara' efficace dalla data della

sua notificazione.

E' del tutto ovvio che solamente nell'ipotesi in cui il contribuente

che abbia conoscenza della rendita o al quale la stessa sia stata

ritualmente notificata, continui a versare l'imposta calcolata sulla base

di una rendita diversa da quella attribuita, potranno essere legittimamente

richiesti la differenza di imposta dovuta, le sanzioni e gli interessi

calcolati sull'importo non versato, solo pero' a decorrere dalla data della

presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione di

immobili preesistenti ai sensi del citato D.M. n. 701 o dalla data

dell'avvenuta notificazione della rendita catastale.

2. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999 e

recepiti in atti impositivi del comune.

L'art. 74 affronta, al comma 2, l'ipotesi in cui gli atti attributivi

o modificativi delle rendite catastali adottati dall'Ufficio del Territorio

entro il 31 dicembre 1999 siano stati recepiti dall'ente locale in atti

impositivi che il 10 dicembre 2000, data di entrata in vigore della legge

n. 342 del 2000, non erano ancora divenuti definitivi.

Riguardo alla disposizione in esame occorre sottolineare che gli atti

dell'Ufficio del Territorio, secondo le norme vigenti fino al 31 dicembre

1999, potevano considerarsi giuridicamente conosciuti dal contribuente con

la semplice pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio. Solo con

l'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999, e' stato introdotto il

principio - ora del tutto superato - in base al quale gli uffici competenti

dovevano provvedere alla comunicazione al contribuente dell'avvenuto

classamento delle unita' immobiliari a mezzo del servizio postale, con

modalita' idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, garantendo,

altresi', che il contenuto della comunicazione non fosse conosciuto da

soggetti diversi dal destinatario.

Pertanto, per gli avvisi di liquidazione e di accertamento emessi

dall'ente locale nei quali siano stati recepiti gli atti attributivi o

modificativi delle rendite catastali affissi all'albo pretorio e che al

momento dell'entrata in vigore della legge in questione, e cioe' il 10

dicembre 2000, non erano ancora definitivi - in quanto non era ancora

decorso il termine di 60 giorni per proporre ricorso avanti alle

commissioni tributarie o il ricorso era pendente innanzi a tali organi -

non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso

tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di

scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso

l'attribuzione della rendita stessa, termine che e' stato prorogato all'8

febbraio 2001.

Sul piano pratico tutto cio' comporta che, diversamente dalle

disposizioni della legge n. 488 del 1999, il contribuente che si trovi

nella situazione appena descritta non dovra' corrispondere, ne' le

sanzioni, ne' tantomeno gli interessi, che, come si desumeva dalla

formulazione della legge citata e come e' stato anche precisato con la

circolare n. 23/E del 2000, erano invece dovuti fino al 31 dicembre 1999.

Il contribuente dovra', invece, corrispondere al comune soltanto la somma

relativa alla differenza tra l'imposta effettivamente dovuta in base alla

rendita attribuita e quella corrisposta in base alla rendita presunta.

Conseguentemente il comune deve considerare pienamente validi i

versamenti effettuati dai contribuenti che abbiano scorporato dalla somma

risultante dall'avviso di liquidazione o di accertamento l'importo relativo

alle sanzioni ed agli interessi che risultassero applicati nell'atto

impositivo.

Ove pero' il contribuente abbia gia' assolto il proprio debito

tributario corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi non

puo' ottenere alcun rimborso per espressa disposizione del comma 2

dell'art. 74 in esame, che stabilisce che "non si fa luogo in alcun caso a

rimborso di importi comunque pagati."

L'art. 74 individua, inoltre, il periodo in cui non possono essere

richiesti interessi e sanzioni, che e' appunto quello compreso tra la data

di attribuzione o modificazione della rendita e la data di scadenza del

termine per la presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della

rendita stessa.

A tal fine si precisa che la data di attribuzione della rendita,

indipendentemente da quella in cui sia avvenuta l'operazione materiale ad

opera degli Uffici del Territorio - la cosiddetta "messa in atti" -

coincide con la data della presentazione da parte del contribuente della

dichiarazione degli immobili di nuova costruzione o della denuncia di

variazione o con la data della notifica dell'attribuzione o della

modificazione della rendita ad opera degli stessi Uffici del Territorio.

Riguardo, invece, alla data di scadenza del termine per la

presentazione del ricorso avverso l'attribuzione della rendita, ai sensi

dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, occorre precisare che

l'ultima parte del comma 2 dell'art. 74 contiene una disposizione che

comporta la riapertura dei termini per ricorrere avverso i suddetti atti

che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, erano divenuti

definitivi per mancata impugnazione. Il ricorso avverso tali atti doveva

essere presentato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e

quindi entro l'8 febbraio 2001.

L'operativita' della norma e' limitata ai soli atti divenuti

definitivi per mancata impugnazione, al fine di garantire la posizione di

coloro che, a causa delle disposizioni vigenti in precedenza, non hanno

avuto la notificazione della rendita definitiva e, pertanto, non hanno

potuto contestarla.

3. Gli atti degli uffici del territorio adottati entro il 31 dicembre 1999

che non siano stati recepiti dal comune in atti impositivi.

Il comma 3 dell'art. 74 affronta, invece, un'ulteriore fattispecie,

quella cioe' in cui gli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la

modificazione della rendita siano stati adottati dall'Ufficio del

Territorio entro il 31 dicembre 1999, ma non siano stati ancora recepiti in

atti impositivi degli enti locali.

Nell'ipotesi in questione il comune deve provvedere, entro i termini

di decadenza dal potere di esercizio della potesta' impositiva, indicati

nell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992, ad emettere gli avvisi di

liquidazione o di accertamento, finalizzati al recupero della sola maggiore

imposta che risulta dovuta sulla base della rendita attribuita.

Sull'eventuale maggiore imposta non sono computabili ne' sanzioni,

ne' interessi, visto che, molto chiaramente, il comma 3 impone ai comuni

di richiedere ai contribuenti soltanto "l'eventuale imposta dovuta sulla

base della rendita catastale attribuita".

Occorre sottolineare che nell'eventualita' in cui il contribuente

abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta

dovuto in base alla rendita attribuita, avra' diritto al rimborso delle

somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli

interessi. Infatti, a differenza di quanto e' avvenuto con la legge

finanziaria dello scorso anno che disciplinava diversamente tale

fattispecie, mancando nell'art. 74 specifiche disposizioni al riguardo,

devono trovare applicazione le norme di carattere generale che regolano la

materia.

L'ultima parte del comma 3 assume un rilievo particolare per i

comuni, poiche' viene stabilito che gli atti impositivi emessi sulla base

delle attribuzioni o modificazioni della rendita "costituiscono a tutti gli

effetti anche atti di notificazione della predetta rendita". Tale

disposizione e' finalizzata a dare ai contribuenti piena conoscenza delle

rendite attribuite sotto il vigore delle precedenti norme, poiche', come

gia' precisato, fino al 31 dicembre 1999 dette rendite non dovevano essere

necessariamente notificate all'interessato, essendo sufficiente la loro

affissione all'albo pretorio.

La norma comporta quindi che dalla data di notificazione dell'avviso

di liquidazione o dell'avviso di accertamento, redatto sulla base dei dati

trasmessi all'ente locale dall'Ufficio del Territorio, decorre il termine

di 60 giorni non solo per la presentazione del ricorso avverso la

determinazione del tributo, ai sensi all'art. 2, comma 1, lettera h) del

d.lgs. n. 546 del 1992, ma anche avverso la determinazione della rendita,

ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Il comune, pertanto, deve chiarire al contribuente tale circostanza

con l'indicazione negli atti impositivi che avverso gli stessi potra'

proporsi ricorso, nei termini innanzi espressi, chiamando in giudizio

rispettivamente il comune o l'Ufficio del Territorio od anche entrambi, nel

caso in cui si voglia contestare sia l'importo richiesto dall'ente

impositore a titolo di ICI e sia la rendita attribuita, sulla base della

quale e' stata determinata l'imposta.

4. Abrogazioni.

Le disposizioni del comma 1 dell'art. 74 inducono a questo punto a

verificare l'effettiva operativita' delle norme del D.Lgs. 30 dicembre

1992, n. 504, che interessano direttamente la fattispecie in questione. Ci

si riferisce, in particolare, all'art. 5, comma 4, primo periodo, del

D.Lgs. n. 504 del 1992, che stabilisce che per i fabbricati non iscritti in

catasto, nonche' per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni

permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il

valore degli immobili e' determinato con riferimento alla "rendita dei

fabbricati similari gia' iscritti". Detta norma appare incompatibile con la

disposizione del comma 1 dell'art. 74, in quanto, dal 1 gennaio 2000,

nessuna rilevanza giuridica puo' essere riconosciuta ad una rendita

presunta, poiche' ai fini ICI e' solo la rendita attribuita, ritualmente

notificata, ovvero quella "proposta" dal contribuente secondo la procedura

DOC-FA, che rende possibile assolvere correttamente l'obbligazione

tributaria. D'altro canto il comune, fino al momento in cui al soggetto

passivo non viene notificata la rendita catastale, non puo' legittimamente

richiedere l'imposta dovuta, che risulta del resto impossibile

quantificare.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 74 in esame abroga espressamente il

secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo dello stesso comma 4, che

erano stati inseriti dall'art. 30, comma 11, della legge n. 488 del 1999;

pertanto, l'intero comma 4, dell'art. 5, risulta essere abrogato.