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CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 29 novembre 2001m n. 15159
Pres. Corona - est. Riggio – P.M. Russo (conf.) –
Obbialero (avv.ti Pietrolucci e Girotto Munno) c. Nigra (n.c.)
Amministratore
del condominio – attribuzioni – rendiconto – facoltà
del singolo condomino di ottenere l’esibizione di documenti contabili
– limitazione al momento della presentazione del rendiconto –
ammissibilità – esclusiva – specificazione delle ragioni
della richiesta – necessità – insussistenza –limiti.
Svolgimento
del processo. – con citazione del 6 agosto 1995 Ferruccio Obbialero
conveniva dinanzi al pretore di Torino Giuseppe Nigra, quale amministratore
del condominio di Corso Siracusa n. 57 in Torino e, premesso di essere
proprietario di una unità immobiliare facente parte dello stesso,
ne chiedeva la condanna a consegnargli le copie fotostatiche di quattro
fatture relative a spese sostenute dall’amministrazione, relative
agli esercizi 1993 e 1994.
L’amministratore, costituitosi, resisteva alla domanda rilevando
che il singolo condomino aveva il potere di visionare la documentazione
solo in sede di rendiconto annuale, mentre i documenti oggetto della richiesta
dell’attore si riferivano a bilanci pregressi, a suo tempo regolarmente
approvati dall’assemblea. Inoltre l’attore non aveva neppure
indicato quale interesse avesse ad ottenere la consegna delle copie richieste.
Con sentenza del 15 gennaio 1996 il pretore dichiarava inammissibile la
domanda proposta dall’Obbialero per difetto di interesse e compensava
le spese giudiziali.
A seguito di impugnazione da parte di costui il tribunale di Torino, con
sentenza del 4 marzo 1998, in parziale riforma della decisione del pretore,
respingeva la domanda dell’Obbialero, confermando nel resto e compensando
anche le spese di secondo grado.
Il tribunale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava che
non poteva negarsi che l’appellante, quale comproprietario dei documenti
richiesti e mandatario, unitamente agli altri condomini, nel rapporto
tra condominio e amministratore, avesse un interesse concreto alla decisione
richiesta.
Tuttavia la sua domanda risultava infondata in quanto, essendo il condominio
un ente di gestione, diretto all’amministrazione, delle cose di
proprietà comune, privo di personalità distinta da quella
dei suoi partecipanti, e dipendendo la sua vita dalle decisioni assunte
dall’assemblea condominiale e dall’attività di gestione
esercitata dall’amministratore, le attribuzioni di tali organi condizionano
il contenuto e le modalità di esercizio dei diritti dei singoli
condomini. In particolare, una volta approvato il bilancio consuntivo
dell’assemblea con le maggioranze prescritte, non è consentito
ai condomini rimettere in discussione i conteggi approvati, ma solo ricorrere
all’autorità giudiziaria nei casi e nei tempi di cui agli
artt. 1137 c.c.. Pertanto, al di fuori dei giorni precedenti la convocazione
dell’assemblea per l’approvazione del bilancio, o durante
lo svolgimento dell’assemblea stessa, il diritto di disporre e controllare
i documenti di spesa può essere esercitato solo entro un lasso
di tempo ragionevole, tale da consentirne il reperimento, e comunque in
presenza di uno specifico, concreto ed attuale interesse al riguardo,
che nelle specie l’attore non aveva saputo o voluto indicare.
Ha chiesto la cassazione di tale sentenza l’Obbialero, in base ad
un unico, articolato motivo di ricorso.
Il condominio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI
DELLA DECISIONE. – denunziando la violazione e falsa applicazione
degli artt. 1130 e 1723 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione della sentenza il ricorrente, pur ammettendo che la motivazione
adottata dal tribunale è conforme all’indirizzo giurisprudenziale
della Corte di Cassazione degli ultimi anni, richiama tuttavia una decisione
di senso contrario (Cass. Sez. II, 26 agosto 1998 n. 8460) che, decidendo
un caso analogo a quello in esame, in base ad una diversa impostazione
della problematica connessa, è pervenuta ad una diversa soluzione,
affermando il principio secondo cui il potere di ottenere dall’amministratore
del condominio l’esibizione dei documenti contabili spetta ai condomini
non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio
da parte dell’assemblea, ma anche al di fuori di tale sede, senza
la necessità di specificare la ragione per cui essi intendono prendere
visione o estrarre copia dei documenti medesimi; sempre che l’esercizio
di tale potere non intralci l’attività amministrativa, non
sia contrari ai principi di correttezza ed i relativi costi siano assunti
dai condomini istanti.
Con la decisione richiamata dal ricorrente, il cui contenuto il collegio
condivide pienamente, questa Corte ha affermato che il potere di ottenere
dall’amministratore del condominio l’esibizione dei documenti
contabili spetta ai condomini sono soltanto in sede di rendiconto annuale
e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, ma anche
al di fuori di tale sede, senza la necessità di specificare la
ragione per cui essi intendono prendere visione o estrarre copia dei documenti
medesimi, sempre che l’esercizio di tale potere non intralci l’attività
amministrativa, non sia contrario ai principi di correttezza e di relativi
costi siano assunti dai condomini istanti.
La Suprema Corte, con la sentenza in questione, analizzando la struttura
del condominio ha rilevato che in esso si rinvengono gli organi propri
delle formazioni collettivistiche, ma la disciplina dell’organizzazione
si informa a principi propri dei gruppi individualistici, in quanto all’assemblea
ed all’amministratore sono assegnati poteri di mera gestione, che
non incidono sui diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni, né sulle obbligazioni per
la conservazione e per l’uso delle cose comuni ascritte ai singoli
in ragione della proprietà comune. Quindi, osservato che il rapporto
tra l’amministratore ed i condomini è analogo a quello del
mandato con rappresentanza, sebbene con caratteristiche del tutto peculiari,
e che i condomini, in quanto mandanti, sono titolari dei poteri di vigilanza
e di controllo previsti dal contratto di mandato, è stato osservato
che non vi è ragione di impedire agli stessi di esercitare, in
ogni tempo, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento dell’attività
di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni e, perciò,
di prendere visione dei registri e dei documenti che li riguardano, sempre
che la vigilanza ed il controllo non si risolvano in un intralcio all’amministrazione,
non siano contrari al principio della correttezza e che delle attività
afferenti alla vigilanza ed al controllo i condomini si addossino i costi.
Non è necessario, pertanto, che i condomini specifichino la ragione
per cui vogliono prendere visione o estrarre copia dei documenti, spettando
all’amministratore l’onere di dedurre e dimostrare l’insussistenza
di qualsivoglia interesse effettivo in capo ai condomini istanti, perché
i documenti personalmente non li riguardano, ovvero l’esistenza
di motivi futili o inconsistenti e comunque contrari alla correttezza.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata,
con rinvio alla Corte di appello di Torino, che deciderà la controversia
applicando i principi sopra enunciati e provvederà anche in ordine
alle spese del presente.

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