CORTE DI CASSAZIONE
Sez. II, 12 settembre 2003, n. 13426.
Pres. Spadone – Est. Settimj – P.M. Finocchi Ghesi (cinf.)
– De Nicola ed altro (avv. Gallo) c. Lo Dico (avv. Seminara).
Sopraelevazione – Limiti – Pregiudizio dell’aspetto
architettonico – Nozione – Incidenza della sopraelevazione
sullo stile architettonico – Caratteristiche – Diminuzione
del valore economico dell’edificio – Necessità.
In
tema di sopraelevazione dell’ultimo piano o del lastrico solare
degli edifici costituiti in condominio, il pregiudizio all’aspetto
architettonico, che ai sensi del terzo comma dell’art. 1127 c.c.
consente l’opposizione dei condomini, consiste in un’incidenza
di particolare rilievo della nuova opera sullo stile architettonico dell’edificio,
che – essendo immediatamente apprezzabile ictu oculi ad un’osservazione
operata in condizioni obiettive e soggettive di normalità da parte
di persone di media preparazione – si traduce in una diminuzione
del pregio estetico e quindi economico del fabbricato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Franca Lo Dico, proprietaria
d’un appartamento all’ottavo piano dell’edificio condominiale
di via Val di Mazzara in Palermo, assumendo che i proprietari dell’appartamento
al piano superiore avevano realizzato sull’annesso terrazzo una
veranda con modifiche agli scoli, dalle quali erano derivati danni da
travaso d’acque, ed infiltrazioni nel suo appartamento e che, inoltre,
il manufatto era illecito sotto il profilo urbanistico, imponeva una servitù
di scolo a carico della sua proprietà, alternava il decoro architettonico
dell’edificio, con atto di citazione in riassunzione 21 novembre
1994, conseguente a declaratoria d’incompetenza da parte del pretore
previamente adito, conveniva innanzi al locale tribunale i detti proprietari,
Lidia De Nicola e Donato Curto, onde sentirli candannare alla rimozione
della veranda ed al ripristino dello stato dei luochi nonché al
risarcimento del danno in proprio favore.
Nel costituirsi, Lidia De Nicola e Donato Curto contestavano il fondamento
dell’ avversa domanda invocando le conclusioni d’una consulenza
tecnica, espletata nella prima fase del giudizio svoltasi innanzi al pretore,
nelle quali era stato escluso sia che le infiltrazioni lamentate dalla
controparte dipendessero dalla costruzione ddella veranda, sia che questa
avesse alternato l’euritmia od il decoro architettonico dell’edificio.
L’ adito tribunale rigettava la domanda con sentenza 6 novembre
1996 che la Lo Dico umpugnava con appello cui resistevano la De Nicola
ed il Curto.
Del gravame decideva la Corte d’appello di Parlamento con sentenza
9 maggio 2000 che la Lo Dico impugnava con appello cui resistevano la
De Nicola ed il Curto.
Del gravame decideva la Corte d’appello di Palermo cin sentenza
8 maggio 2000 accogliendolo sulla considerazione che il manufatto, pur
di modeste dimensioni, fosse comunque tale da stravolgere l’ordine
del prospetto dell’edificio con conseguente deprezzamento dell’edificio
stesso e che gli elementi digiudizio desumibili da rilievi fotografici
e da presunzioni consentisseto di ritenere i danni dedotti in giudizio
quali efetto delle tracimazioni verificatesi, in concomitanza con eventi
meteorici d’una certa importanza, dalla terrazza degli appellati
a quella dell’appellante: donde condanna dei primi alla rimozione
sella veranda ed al risarcimento dei danni, quantificati in lire 1.430.000,
in favore della seconda.
Avverso tale decisione Lidia De Nicola e Donato Curto proponevano ricorso
per cassazione con due motivi.
Resisteva Franca Lo Dico con contriricorso cui faceva anche seguire memoria.
MOTIVI
DELLA DECISIONE. – Con il primo motivo, i ricorrenti –
denunziando violazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., vizi di motivazione
ed eccesso di potere – si dilgon, in sintesi, che la Corte territoriale
abbia ravvisato la lesione dell’aspetto architetonico dell’edificio,
denunziata ex adverso, omettendo di correttamente applicare la normativa
regolatrice della materia secondo l’interpretazione datane dalla
giurisprudenza di legittimità, disattendendo la difforme opinione
edspressa dal consulente tecnico d’ufficio, fornendo del proprio
convincimento giustificazioni apodittiche ed illogiche oltrechè
fondate su rappresentazioni artatamente predisposte dal consulente tecnico
della controparte.
Il motivo merita accoglimento.
La disciplina dettata nel vigente codice civile in materia di condominio
ha abrogato la previgente disciplina dettata dalla L. 15 gennaio 1934,
n.56 ed il terzo comma dell’art. 1127 c.c. è venuto, così,
a sostituire l’art. 12 della detta legge, la cui ratio ha, tuttavia,
sostanzialmente recepita ma anche puntualiccata, dacchè, in tema
di sopraelevazioni realizzate sull’untimo piano dell’edificio,
l’essere stata condizioneta la legittimità dell’opposizione
dei condomini alla ricorrenza d’un “pregiudizio“ all’aspetto
architettonico, se equivale, da un lato, alla precedente previsione di
una “alterazione notevole“dell’aspetto stesso, dall’altro
ha, tuttavia, inteso accentuare, mediante l’uso del diverso unico
terrmine contenente un espresoo specifico diterimento alle conseguenze
dannose, il concetto di un’incidenza di particolare dilievo della
nuova opera sopraelevata sullo stile architettonico dell’edificio
id est sulle linee caratteristiche principali di esso, e sottolinearne
l’imprescindibile correlazione con la diminuzione del pregio estetico
e, quindi, del valore economico dell’insieme e, di diflesso, anche
delle singole unità delle quali si compone.
Ond’è che non ogni sopraelevazione od ogni costruzione sull’ultimo
piano o sul lastrico solare possono essere inibite al proprietario dell’uno
o dell’altro, ma solo quelle che determinino il detto pregiudizio,
upoteso il cui verificarsi è condizionato alla concorrenza, in
una alla già detta silevante difformità rispetto alle linee
caratteristiche principali dell’edificio, anche dell’immadiataa
sua apprezzabilità in quanto ravvisabile ictu oculi ad un’osservazione
dell’insieme operata in condizioni soggettive ed obiettive di normalità,
id est da parte delle persone di media preparazione che si trovino sulla
strada, in quanto tali condizioni sono quelle che ricorrono in occasione
dell’apprezzamanto del pregio estetico dell’edificio nel suo
complesso quale componente dell avalutazione economica delle singole sue
porzioni di prpprietà escluciva.
La maggior rigore con il quale il legislatore ha regolato la legittimazione
dei condomini ad opporsi, in materia di danno estetico, alle sopraelevazioni
rispetto alle innovazioni, per le quali la lesione del “decoro“
architettonico dell’edificio è denunziabile anche ove incida
su caratteristiceh secondarie, purchè untegrative della facies
di esso e ferma sempre la correlazione con il danno economico, è
giustificato dalla considerazione che, nel primo caso,
l’agente opera su bene proprio (ultimo piano)o proprio se pure con
funzione comune (lastrico solare), mentre nel secondo l’agente opera
su beni comuni.
Nella specie, la Corte territoriale, dopo essersi dilungata nell’esporre
la richiamata interpretazione della normativa regolatrice della materia,
ha, poi, reso dell’applicazione della normativa stessa al caso sub
iudice una motivazione quantitativamente e qualitativamente del tutto
inadeguata, rivelatrice dello sforzo di ricondurre questo a quella pur
in difetto dei necessari presupposti.
Al qual fine ha, anzitutto, disatteso l’opinione circa l’insussistenza
del pregiudizio estetico ed economica espressa dal consulente tecnico
d’ufficio, per contro recepita dal primo giudice, senza fornire
motivazione alcuna né di tale scelta né dell’errore
in cui l’uno e l’altro fossero incorsi, mentre ha posto alla
base dell’assunta decisione in ordine ai ritenuti rilevante interferenza
dell’opera sull’estetica del fabbricato e correlato notevole
pregiudizio all’aspetto architettonico dello stesso, nonché
del consequenziale deprezzamento, unicamente il proprio non solo soggettivo
ma anche e soprattutto apodittico apprezzamento dello stato dei luoghi
quale risultantegli, sembra, dall’esame diretto di allegazioni fotografiche,
il che si traduce in un palese difetto di motivazione circa un punto essenziale
della controversia oggetto di specifico contrasto tra le parti.
Valutazioni siffatte non sono, in vero, consentite al giudice, né
in relazione al potere pur attribuitogli dall’art. 115/II c.pc.
né, tanto meno, in relazione ad eventuali sue personali particolari
cognizioni.
Come da consolidato insegnamento di questa Corte, l’utilizzazione
del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed
al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative
a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in
senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività
con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile;
di guisa che non possono, quindi, essere annoverato tra le nozioni di
comune conoscenza, intesa quale esperienza dell’individuo medio
in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino
cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni,
come, nel caso di specie, il pregio estetico originario d’un fabbricato
e l’incidenza negativa o meno su di esso delle opere realizzate
sulle terrazze degli ultimi piani.
Carenza oggettiva cui non potrebbe , poi, soccorrere, come pure si è
ripetutamente evidenziato da questa Corte, la scienza individuale del
giudice, poiché questa – pur ove comprovata e tale non risulta
nella specie – in quanto non universale non è annoverabile
nella categoria del notorio, neppure quando la cognizione derivi al giudice
medesimo dalla pregressa trattazione d’analoghe controversie, onde
tale esperienza non può in alcun caso essere utilizzata nelle argomentazioni
elaborate a suffragio d’una successiva diversa decisione.
Né, ancora, alle tratte conclusioni avrebbe potuto il detto giudice
pervenire assumendo a loro unico sostegno la perizia elaborata dal consulente
tecnico di parte appellante – alla quale sull’argomento non
ha, tra l’altro, fatto richiamo – e, nel contrasto tra le
argomentazioni svolte da questi, la valutazione della cui attendibilità
non può sottrarsi alla considerazione del condizionamento insito
nell’esigenza di sostenere le ragioni del preponente, e quelle dell’esperto
nominato dall’ufficio, assistito dalla presunzione d’imparzialità
nell’esercizio d’una pubblica funzione, queste ultime disattendere,
soprattutto, come nella specie, senza motivazione alcune laddove sarebbero
stati imprescindibili un esame comparativo delle contrapposte ragioni
e, di conseguenza, una scelta argomentata delle une piuttosto che delle
altre.
In proposito devesi, infatti, considerare che, nel decidere delle questioni
per la cui soluzione siasi nel precedente grado del giudizio ritenuto
necessario ricorrere all’ausilio d’un consulente tecnico d’ufficio,
l’esercizio della facoltà di disattendere le conclusioni
alle quali l’esperto sia pervenuto ed, a maggior ragione,ove ad
esse il giudice di primo grado siasi confermato, informando così
la propria decisione a differenti valutazioni, è legittimamente
esercitata dal giudice di secondo grado solo ove le modalità degli
accertamenti adottate dall’esperto nell’espletamento dell’incarico
e/o l’iter logico del medesimo seguito nell’elaborazione delle
risposte ai quesiti vengano contestati con censure cui possano riconoscersi
adeguati connotati di specificità; il che, implica, per il detto
giudice di secondo grado, il dovere d’adeguatamente motivare il
diverso avviso cui sia pervenuto, discostandosi dalle opinioni del consulente
tecnico d’ufficio e riformando la decisione del primo giudice, con
l’esplicitare puntualmente le fonti e le ragioni della propria diretta
scientia rei e dell’assunta veste di peritus peritorum in guisa
da consentire il controllo tecnico e logico dei motivi posti a fondamento
della decisi0ne in tal senso adottata; diversamente, nel caso il suo prudente
apprezzamento gli faccia ritenere di non essere in possesso a sua volta
delle cognizioni scientifiche necessarie a risolvere il contrasto od a
chiarire i dubbi od a colmare le lacune che ravvisi nella consulenza svolta
in primo grado, le cui conclusioni siano state recepite nell’impugnata
sentenza, deve il giudice di secondo grado richiamare il consulente tecnico
d’ufficio, od altro nominarne, al fine di far adeguatamente integrare
i precedenti accertamenti ritenuti insufficienti e precisare o riformulare
le valutazioni ritenute insoddisfacenti.
E’, dunque, appena il caso di aggiungere come la rilevata apoditticità
delle singole considerazioni poste a comporre la motivazione in esame
questa renda anche insufficiente ed illogica, particolarmente laddove,
pur essendosi dato atto delle modeste dimensioni del manufatto e senza
considerare che trovasi inconstetatamente al nono piano, se ne afferma
la chiara visibilità non solo dagli edifici circostanti, il che
è irrilevante per quanto sopra già esposto, ma anche dalla
strada in prossimità della facciata, ed il consequenziale effetto
visivo d’uno “stravolgimento” dell’ordine del
prospetto, cui sono sottesi la notevole gravità della lesione e,
quindi, il danno economicamente apprezzabile; come, inoltre, non possa
ritenersi aprioristicamente privo di rilievo, giusta quanto ritenuto dalla
Corte territoriale sempre in difformità dall’opinione espressa
dal consulente tecnico d’ufficio, l’inserimento dell’edificio
in un determinato contesto ambientale caratterizzato dalla presenza da
edifici analoghi che presentino anch’essi superfetazioni similari
a quelle della cui incidenza sull’aspetto architettonico dell’edificio
stesso si discute, dacchè, per un verso, nell’apprezzamento
complessivo del pregio dell’edificio, evidentemente influiscono
anche la sua ubicazione ed il pregio degli edifici circostanti mentre,
per altro verso, la presenza in questi ultimi di strutture aggiuntive
rende meno appariscente e disarmonica ciascuna di esse pure se singolarmente
considerata.
Con il secondo motivo, i ricorrenti – denunziando violazione e falsa
applicazione dell’art. 116 c.p.c. e vizi di motivazione ed eccesso
di potere – si dolgono, in sintesi, che, la Corte territoriale abbia,
sulla base di mere ipotesi, ravvisato alla realizzazione della veranda
de qua la causa delle infiltrazioni lamentate dalla controparte che, per
contro, era stata indicata dal consulente tecnico d’ufficio nel
degrado dello stato di manutenzione dell’immobile stesso di controparte.
Il motivo merita accoglimento.
La Corte territoriale ha, infatti, ancora una volta disatteso le argomentazioni
del consulente tecnico d’ufficio, basare su accertamenti e prove
tecniche effettuati in loco con le garanzie del contraddittorio, senza
motivata contestazione delle ragioni sulle quali era basata l’opinione
dell’esperto, in questo caso pedissequamente recependo le argomentazioni
del consulente tecnico di parte appellante, senza procedere al dovuto
esame con le prime ed alla motivata scelta tra le due e senza considerare
come l’opinione cui era prestata apodittica adesione fosse non solo
priva del requisito della sicura imparzialità, come già
rilevato, ma anche basata, trattandosi di prove tecniche in loco, su esperimenti
effettuati in assenza delle garanzie del contraddittorio e senza, quindi,
alcun controllo della controparte così sull’idoneità
allo scopo degli esperimenti effettuati e sulle modalità della
loro attuazione come, soprattutto, sui metodi utilizzati onde ottenere
quelle fotografie, apparentemente risulta essere fondata l’assunta
decisione.
Al riguardo si richiama quanto già evidenziato, nell’esame
del primo motivo, in ordine all’onere d’adeguata puntuale
motivazione delle ragioni di tale decisione che incombe sul giudice ove
intenda disattendere le conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio
senza richiamarlo per chiarimenti o supplemento o senza altro richiamarlo
per chiarimenti o supplemento o senza altro nominarne, onere che non è
osservato con la pura e semplice adesione ad una tesi difforme della quale
non sia contestualmente dimostrata l’esattezza in contrapposizione
all’erroneità di quella prospettata dal consulente tecnico
d’ufficio.
Una notazione a parte sull’evidente inconferenza delle prospettate
presunzioni, relative, ciascuna, a singoli elementi di fatto inidonei,
di per se stessi, ad integrare il requisito della pluralità univocità,
gravità, dei fatti noti dal cui complesso desumere con sufficiente
certezza il fatto ignoto da dimostrare, al fine di farlo considerare accertato
e renderlo probante ai sensi dell’art. 2727 c.c., dacchè,
in realtà, non trattasi di elementi dimostrativi diretti ma, a
loro volta, di elementi presuntivi, inutilizzabili per il divieto della
cosiddetta praesumptio de praesumpto non potendosi valorizzare una presunzione
come fatto noto per derivarne un’altra presunzione senza violare,
in tal modo, lo specifico combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c..
Risultando evidentemente fondati entrambi i motivi di gravame, l’impugnata
sentenza va, dunque, annullata e la causa, di conseguenza, rimessa per
nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado che s’indica
in diversa sezione della medesima corte d’appello di Palermo, cui
è anche demandato, ex art. 385 c.p.c. di provvedere sulle spese
del giudizio di legittimità.
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