Cass. civ. Sez. III, 04-05-2006, n. 10285

Svolgimento del processo

1. - La controversia è insorta in fase d'esecuzione di un'ordinanza di rilascio relativa ad un immobile oggetto di un contratto di locazione per abitazione.

L'ordinanza, pronunciata il 21.1.2003, con riguardo a locazione cessata il 30.6.2002, aveva fissato il termine per la sua esecuzione al 31.7.2003. 2. - Il conduttore, D.N.E., con ricorso depositato l'8.8.2003, richiamandosi alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, ha chiesto che fosse fissato un nuovo termine d'esecuzione.

Il termine, con ordinanza dell'11.9.2003. è stato fissato al 7.5.2004.

Il locatore, la società Fondiaria SAI S.p.a., ha proposto opposizione al tribunale di Roma e vi ha svolto vari motivi per sostenere che il ricorso era inammissibile o doveva essere rigettato nel merito.

4. - Il tribunale, con sentenza del 12.5.2004, ha dichiarato inammissibile l'istanza di proroga presentata dal conduttore.

5. - D.N.E. ha chiesto la cassazione della sentenza.

La società Fondiaria SAI ha resistito con controricorso.

6. - Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte ed ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perchè i suoi motivi sono manifestamente infondati.

Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. - Il ricorso è ammissibile.

La L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 4, in base al quale la sentenza è stata pronunciata stabilisce che, avverso il decreto emesso in sua applicazione, è ammessa opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica con le modalità di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.

La sentenza che il tribunale pronuncia a norma dell'art. 618 c.p.c. è dalla stessa norma definita non impugnabile e dunque lo può essere con ricorso per cassazione in base all'art. 111 Cost..

2. - Il ricorso contiene tre motivi.

3. Il primo denuncia un vizio di violazione di norme sul procedimento ( art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.).

Il motivo è manifestamente infondato.

La Fondiaria SAI, proponendo opposizione, aveva dedotto che il conduttore si era limitato ad allegare di avere compiuto 65 anni di età (e di trovarsi per questo nella condizione di poter essere ammesso alla maggiore proroga di 18 mesi), ma non aveva dato dimostrazione delle circostanze di fatto da valutare ai fini della stessa concessione della proroga, quali indicate nell'art. 11, settimo comma, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, richiamato dalla L. n. 431, art. 6, comma 4.

Aveva chiesto perciò che l'istanza fosse rigettata per mancanza dei requisiti per il differimento, richiesti dalla legge a pena d'inammissibilità.

Ciò posto, il tribunale non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, quando, dopo aver negato che la domanda di proroga dovesse a pena d'inammissibilità essere accompagnata da una documentazione dimostrativa delle circostanze da valutare ai fini della concessione della proroga, ha però esaminato la domanda nel merito e l'ha rigettata in base a considerazioni attinenti alla dimostrazione del suo fondamento.

4. - Il secondo ed il terzo motivo denunziano vizi di violazione di norme di diritto e di nullità della sentenza ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione all'art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., oltre che alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, commi 4 e 5, in combinato disposto con il D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, art. 11, commi 2 a 7, conv. in L. 25 marzo 1982, n. 94.)

Si sostiene che il tribunale, nel dichiarare che la proroga non poteva essere concessa, lo ha fatto in base ad una motivazione che non riflette il complesso delle circostanze rilevanti secondo la legge e non da conto degli elementi di fatto presi in considerazione.

Anche questi motivi non sono fondati.

Le norme richiamate nell'epigrafe indicavano in base a quali circostanze di fatto potesse essere fissato un nuovo termine a proroga di quello già fissato nel provvedimento di rilascio: si trattava delle particolari circostanze di fatto, anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio; delle ragioni della decisione; del tempo trascorso dalla data del provvedimento di rilascio.

Il ricorrente lamenta che non sia stato compiuto alcun giudizio comparativo sulle rispettive condizioni economiche, giudizio che da solo avrebbe dovuto portare a concludere per la piena ammissibilità della proroga.

Ma il tribunale non aveva necessità di eseguire una tale comparazione, una volta acclarato che le condizioni economiche della parte erano tali da consentire di reperire altro alloggio idoneo alle proprie esigenze - in una situazione in cui la parte aveva mancato dal canto suo di supportare la propria istanza con l'allegazione di nuovi elementi di fatto, è da ritenere che il tribunale abbia dato sufficiente giustificazione del proprio giudizio, quando si è richiamato alle condizioni economiche della parte, quali apparivano rivelate dalla zona in cui si trovava l'immobile e dalle caratteristiche di pregio dell'appartamento.

5. - Il ricorso è rigettato.

6. - Il ricorrente è condannato a rimborsare alla resistente le spese del giudizio, liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi 1.100 Euro, 100 dei quali per spese di giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006