Vi informiamo che la L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.) ha convertito il DL 4 luglio 2 n.223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (in allegato).
Facendo seguito alla precedente nota inviatavi (alla quale vi rimandiamo per le parti del decreto legge rimaste inalterate in sede di conversione), vi segnaliamo di seguito le modifiche che sono intervenute in materia immobiliare , di fiscalità connessa e di concorrenza.

Concorrenza e tariffe minime –Articolo 2

La nuova formulazione dell’articolo 2 in materia di tariffe delle prestazioni professionali mantiene la cancellazione delle tariffe minime obbligatorie che pero’ rimangono come facoltative e derogabili e quindi base di una possibile trattativa tra professionista e cliente.Rimane la considerazione della tariffa professionale come base per la liquidazione da parte del giudice. Sono stati poi inseriti vincoli in materia di pubblicità informativa da parte del professionista,

Costi di giustizia e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato Articolo 21
Rimane l’aumento del deposito per il ricorso amministrativo (portato da 340 euro a 500 euro),con l’eccezione dei ricorsi sul diritto di cittadinanza,residenza e soggiorno sul territorio dello stato il cui contributo ammonta a 250 euro. Sono invece esenti dal versamento del contributo per i ricorsi previsti dalla legge 241/90 in materia di diritto di accesso alle informative su tematiche ambientali.


Sub-appalto e Iva Articolo Articolo 35 comma 6
Rimane la misura per contrastare l’evasione che comporta in caso di sub-appalto l’applicazione dell’Iva al committente e non al prestatore d’opera.Una novità in sede di conversione concsente al sub-appaltatore la possibile compensazione.

Iva sui fabbricati Art.35 comma 8 (locazioni)
Come regola generale le locazioni di fabbricati costituiscono operazioni esenti da Iva salvo il caso di locazioni di fabbricati strumentali
a) nei confronti di soggetti passivi ammessi a una detrazione non superiore al 25
b) conduttori non soggetti Iva
c) nel caso di opzione di imponibilità da parte del locatore.
Iva sui fabbricati Art.35 comma 8 (cessioni)
Come regola generale le cessioni di fabbricati costituiscono operazioni esenti da Iva salvo il caso di di fabbricati abitativi a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e nel caso di fabbricati strumentali
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»

Rettifica delle detrazioni Art.35 comma 9
Non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (80).

Registro –Iva sulle locazioni Art.35 comma 10
Anche per i fabbricati strumentali soggetti ad Iva viene imposta la registrazione all’aliquota dell’!%

Imposte ipocatastali sui fabbricati strumentali Art.35 comma 10 bis
Sono introdotte l’imposta catastale (1%) e ipotecaria (3%) anche le cessioni di immobili strumentali sogette ad Iva.Tali imposte sono ridotte della meta’ Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Conti correnti per versamenti a professionisti Articolo 35 comma 12 Bis.
L’obbligo per i professionisti

Detraibilita’ dei compensi pagati ad agenzie immobiliari Articolo 35 comma 22 Bis.
Dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità sono detraibili nella misura di legge.

Valore normale ai fini Iva Articolo 35 comma 22 ter

Il valore normale delle cessioni ai fini Iva non puo’ essere inferiore all’importo finanziato da mutuo fondiario p finanziamento bancario.

Dal 41% al 36% la detrazione sui lavori a partire dal ottobre 2006 Articolo 35 commi 35 ter e quater Iva al 10%
È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 (117).
Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione

Roma 29/8/06