Vi informiamo
che la L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.)
ha convertito il DL 4 luglio 2 n.223 recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale (in allegato).
Facendo seguito alla precedente nota inviatavi (alla quale vi rimandiamo
per le parti del decreto legge rimaste inalterate in sede di conversione),
vi segnaliamo di seguito le modifiche che sono intervenute in materia immobiliare
, di fiscalità connessa e di concorrenza.
Concorrenza
e tariffe minime –Articolo 2
La nuova formulazione
dell’articolo 2 in materia di tariffe delle prestazioni professionali
mantiene la cancellazione delle tariffe minime obbligatorie che pero’
rimangono come facoltative e derogabili e quindi base di una possibile
trattativa tra professionista e cliente.Rimane la considerazione della
tariffa professionale come base per la liquidazione da parte del giudice.
Sono stati poi inseriti vincoli in materia di pubblicità informativa
da parte del professionista,
Costi di giustizia
e ricorsi al TAR e Consiglio di Stato Articolo 21
Rimane l’aumento del deposito per il ricorso amministrativo (portato
da 340 euro a 500 euro),con l’eccezione dei ricorsi sul diritto
di cittadinanza,residenza e soggiorno sul territorio dello stato il cui
contributo ammonta a 250 euro. Sono invece esenti dal versamento del contributo
per i ricorsi previsti dalla legge 241/90 in materia di diritto di accesso
alle informative su tematiche ambientali.
Sub-appalto e Iva Articolo Articolo 35 comma 6
Rimane la misura per contrastare l’evasione che comporta in caso
di sub-appalto l’applicazione dell’Iva al committente e non
al prestatore d’opera.Una novità in sede di conversione concsente
al sub-appaltatore la possibile compensazione.
Iva sui fabbricati
Art.35 comma 8 (locazioni)
Come regola generale le locazioni di fabbricati costituiscono operazioni
esenti da Iva salvo il caso di locazioni di fabbricati strumentali
a) nei confronti di soggetti passivi ammessi a una detrazione non superiore
al 25
b) conduttori non soggetti Iva
c) nel caso di opzione di imponibilità da parte del locatore.
Iva sui fabbricati Art.35 comma 8 (cessioni)
Come regola generale le cessioni di fabbricati costituiscono operazioni
esenti da Iva salvo il caso di di fabbricati abitativi a) quelle effettuate,
entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento,
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e nel caso di fabbricati
strumentali
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al
25 per cento;
c) quelle effettuate
nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa,
arti o professioni;
d) quelle per le quali
nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione»
Rettifica
delle detrazioni Art.35 comma 9
Non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo
19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati
diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti
alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi
e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici,
gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni
di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per
i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica
della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo
atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per
la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (80).
Registro
–Iva sulle locazioni Art.35 comma 10
Anche per i fabbricati strumentali soggetti ad Iva viene imposta la registrazione
all’aliquota dell’!%
Imposte
ipocatastali sui fabbricati strumentali Art.35 comma 10 bis
Sono introdotte l’imposta catastale (1%) e ipotecaria (3%) anche
le cessioni di immobili strumentali sogette ad Iva.Tali imposte sono ridotte
della meta’ Per le volture catastali e le trascrizioni relative
a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo
comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di
cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37
del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese
di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui
agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
Conti
correnti per versamenti a professionisti Articolo 35 comma 12 Bis.
L’obbligo per i professionisti
Detraibilita’
dei compensi pagati ad agenzie immobiliari Articolo 35 comma 22 Bis.
Dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti
di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore
ad euro 1.000 per ciascuna annualità sono detraibili nella misura
di legge.
Valore
normale ai fini Iva Articolo 35 comma 22 ter
Il valore
normale delle cessioni ai fini Iva non puo’ essere inferiore all’importo
finanziato da mutuo fondiario p finanziamento bancario.
Dal 41% al
36% la detrazione sui lavori a partire dal ottobre 2006 Articolo 35 commi
35 ter e quater Iva al 10%
È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi
previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio
edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre
2006 (117).
Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di
cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro
per abitazione
Roma 29/8/06
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