AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 25 Maggio 2007
Cancellazione di ipoteche immobiliari. Determinazione delle modalita' di trasmissione della comunicazione, prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

    Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  legge  2 aprile  2007, n. 40, ed in particolare
l'art.   13,   comma 8-octies,   che   prevede   l'emanazione  di  un
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio  per  la
definizione  delle  modalita' di trasmissione della comunicazione, di
cui  al  comma  8-septies  dello stesso articolo, che il creditore e'
tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine
della  cancellazione  delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da
soggetti  esercenti  attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti
di previdenza obbligatoria;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
    Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
    Visto  il  decreto  legislativo  7 marzo  2005, n. 82, recante il
"Codice della amministrazione digitale";
                              Dispone:
                               Art. 1.
                Soggetti obbligati alla comunicazione
    1. La comunicazione relativa alla quietanza attestante la data di
estinzione dell'obbligazione, prevista dall'art. 13, comma 8-septies,
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni
dalla  legge  2 aprile  2007, n. 40, e' trasmessa al responsabile del
servizio  di  pubblicita'  immobiliare dove e' iscritta l'ipoteca dai
soggetti  esercenti  attivita'  bancaria  o finanziaria, ovvero dagli
enti  di  previdenza obbligatoria, quali creditori indicati nei commi
8-sexies ed 8-quaterdecies dello stesso articolo.

        
      

                               Art. 2.
                    Contenuto della comunicazione
    1.  La  comunicazione,  riferita  ad  una  sola ipoteca iscritta,
contiene la denominazione, la sede e il codice fiscale del creditore,
nonche'  del creditore presente nell'iscrizione ipotecaria se diverso
da  quello  che  invia  la  comunicazione,  il  domicilio  eletto dal
creditore,   le   generalita'   del  sottoscrittore  e  l'indicazione
dell'atto  che  legittima  la  sottoscrizione della comunicazione, la
data  ed  il  numero  di registro generale e particolare dell'ipoteca
iscritta,   la   data   di   estinzione   dell'obbligazione,  i  dati
identificativi  del  debitore, nonche' del datore di ipoteca presente
nell'iscrizione ipotecaria.

        
      

                               Art. 3.
             Trasmissione telematica della comunicazione
    1.   La   trasmissione  della  comunicazione  e'  effettuata  con
modalita' telematiche.
    2.  Le  modalita' e le specifiche tecniche relative alla forma ed
alla  trasmissione telematica della comunicazione, attivata in regime
facoltativo  a  decorrere  dal 15 ottobre 2007, nonche' la data dalla
quale tale modalita' di trasmissione verra' resa obbligatoria saranno
stabilite,   entro   il  30 settembre  2007,  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio.

        
      

                               Art. 4.
                         Regime transitorio
    1.  Fino  all'attivazione del regime di obbligatorieta' di cui al
comma 2   dell'art.  3,  la  comunicazione  e'  redatta  su  supporto
informatico   in   conformita'   alle   specifiche  tecniche  di  cui
all'allegato "A" del presente provvedimento.
    2.  La comunicazione viene sottoscritta esclusivamente da persona
preventivamente individuata dal creditore in uno specifico documento,
depositato  presso  il competente servizio di pubblicita' immobiliare
dell'Agenzia    del    territorio.    Detto   documento,   contenente
l'elencazione  delle  persone  abilitate  alla  sottoscrizione  della
comunicazione,  dovra'  essere sottoscritto dal rappresentante legale
del  creditore  ovvero  da  altra  persona  munita di idonei poteri e
depositato in forma autentica, anche con le modalita' di cui all'art.
21,  comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445. Il medesimo documento dovra' essere sostituito in caso
di  variazione  di  uno o piu' soggetti incaricati. La verifica della
legittimazione  dei  soggetti  sottoscrittori verra' effettuata sulla
base  dell'ultimo  documento depositato presso il competente servizio
di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio.
    3.  In  mancanza  del  deposito  preventivo, presso il competente
servizio   di   pubblicita'  immobiliare,  del  documento  contenente
l'elenco   delle   persone   abilitate   alla   sottoscrizione  della
comunicazione,    quest'ultima    dovra'   essere   corredata   dalla
documentazione,  in  forma  autentica,  anche con le modalita' di cui
all'art.  21,  comma 2,  del  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre   2000,   n.   445,   da  cui  risulti  l'abilitazione  a
sottoscrivere la comunicazione.
    4.  I  file  contenenti  le  comunicazioni di cui al comma 1 sono
sottoscritti con firma digitale.
    5.  Fino  alla data del 4 luglio 2007, i creditori che comunicano
l'impossibilita' tecnica a redigere le comunicazioni con le modalita'
di  cui  al comma 1 possono presentare le medesime in forma cartacea,
utilizzando   il   modello  di  cui  all'allegato  "B"  del  presente
provvedimento.
    6.  La sottoscrizione della comunicazione di cui all'allegato "B"
deve  essere  autenticata, anche con le modalita' di cui all'art. 21,
comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,  n.  445,  ovvero  dal responsabile del servizio di pubblicita'
immobiliare competente, o da persona da questi delegata.
    7.   Qualora   un  soggetto  sottoscriva  piu'  comunicazioni  da
trasmettere  contestualmente  ad  uno  stesso servizio di pubblicita'
immobiliare,   l'autenticazione   della   sottoscrizione  di  cui  al
comma precedente  puo'  essere  sostituita dall'autenticazione, nelle
medesime  forme,  della  sottoscrizione  di  un  apposito  elenco, da
presentare   unitamente  alle  comunicazioni,  ove  le  stesse  siano
elencate,  in numero progressivo, con indicazione degli estremi delle
formalita' cui si riferiscono.
    8. La comunicazione priva di uno dei requisiti di cui al presente
provvedimento  e'  inefficace  ai  fini  della  cancellazione  di cui
all'art. 13, comma 8-decies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
ed   e'  pertanto  irricevibile;  il  responsabile  del  servizio  di
pubblicita'    immobiliare    da'    formale    comunicazione   della
irricevibilita' al creditore.
    9.   La  comunicazione  e'  trasmessa  tramite  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  ovvero  consegnata  di  persona  al competente
servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio.

        
      

                               Art. 5.
                            Pubblicazione
    1.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il 2 giugno
2007.

      Roma, 25 maggio 2007

                                   Il direttore dell'Agenzia: Picardi