DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI CON LE
“CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DELLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E DEI CONDUTTORI OVVERO PER L A MANCATA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 2, COMMA3”.

Articolo 1.

  1. Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui all’articolo 2, comma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003, serie generale n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti. In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
  2. Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, così come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento all’accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
  3. Per i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si adottano i tipi si contratto e la tabella oneri accessori allegati al decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003, serie generale n. 85, ed eventuali successivi aggiornamenti. I canoni nel corso sella locazione verranno aggiornati nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
  4. Gli accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai commi 1 e 2, per le compagni assicurative, gli enti privatizzati, e soggetti giuridici o fisici detentori di più di cento unità immobiliari destinate a uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono definiti sulla base degli accordi territoriali individuati secondo le disposizioni di cui al comma 1, con il relativo incremento delle fasce di oscillazione ivi previsto, e al comma 2.


Articolo 2

  1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.