DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI
CON LE
“CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI
AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.
431, IN ASSENZA DI CONVOCAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DELLE ORGANIZZAZIONI
DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA E DEI CONDUTTORI OVVERO PER L A MANCATA
DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI DI CUI AL MEDESIMO ARTICOLO 2, COMMA3”.
Articolo
1.
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Nei comuni nei quali non siano state convocate le organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati
definiti gli accordi di cui all’articolo 2, comma della legge
9 dicembre 1998, n. 431, in applicazione del decreto del ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze, del 30 dicembre 2002, pubblicato
sul Supplemento ordinario n. 59 alla Gazzetta Ufficiale dell’11
aprile 2003, serie generale n. 85, le fasce di oscillazione dei canoni
sono quelle risultanti dagli accordi previgenti già sottoscritti.
In tal caso i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione
dei canoni sono incrementati applicando le variazioni Istat dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione degli
accordi, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto
di locazione da stipularsi.
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Per quei comuni per i quali non siano mai stati definiti accordi ai
sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, così
come previsto dal precedente comma 1 del presente decreto, si fa riferimento
all’accordo vigente nel comune demograficamente omogeneo di
minore distanza territoriale anche situato in altra regione.
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Per i contratti stipulati in applicazione del presente decreto si
adottano i tipi si contratto e la tabella oneri accessori allegati
al decreto interministeriale infrastrutture e trasporti-economia e
finanze del 30 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’11 aprile 2003, serie generale n. 85, ed eventuali successivi
aggiornamenti. I canoni nel corso sella locazione verranno aggiornati
nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75%
della variazione Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno
precedente.
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Gli accordi integrativi, negli stessi comuni di cui ai commi 1 e 2,
per le compagni assicurative, gli enti privatizzati, e soggetti giuridici
o fisici detentori di più di cento unità immobiliari
destinate a uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato
sul territorio nazionale, e gli enti previdenziali pubblici, sono
definiti sulla base degli accordi territoriali individuati secondo
le disposizioni di cui al comma 1, con il relativo incremento delle
fasce di oscillazione ivi previsto, e al comma 2.
Articolo 2
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Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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