COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Sez. XXI, 11 marzo 1998, n. 1244. Pres. Brignola - Est. Russo - Ufficio imposte dirette di Firenze c. Aleotti.
La disposizione contenuta nell'art. 10, primo comma, lett. g), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, che sancisce la deducibilità dell'assegno periodico da corrispondere all'altro coniuge in conseguenza della cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal tribunale, consente di dedurre legittimamente dal reddito complessivo anche il rimborso degli oneri condominiali, laddove ciò costituisca parte integrante dell'obbligazione pecuniaria derivante dalla sentenza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso in data 30 ottobre 1980, il sig. Aleotti Alberto impugnava innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Firenze l'iscrizione a ruolo di un maggior imponibile Irpef di lire 1.061.000, recuperato a tassazione dall'ufficio imposte dirette di Firenze in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 1977. La commissione adita, con decisione 8 luglio 1982, n. 4880, accoglieva il ricorso e su impugnazione dell'ufficio la Commissione tributaria di secondo grado di Firenze confermava, con sentenza 17 aprile 1985, n. 496, la decisione dei primi giudici. L'ufficio, con ricorso in data 6 marzo 1986, impugna in questa sede la decisione di secondo grado e con istanza in data 26 luglio 1993 chiede la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 75, secondo comma, D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. Non risultano atti difensivi di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con i motivi dedotti, l'ufficio ricorrente denuncia la violazione dell'art. 10, primo comma, lett. g), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 che dispone la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva di scioglimento e annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In particolare, l'ufficio si duole che i giudici di secondo grado avrebbero illegittimamente ritenuto deducibile, oltre all'assegno periodico, anche il rimborso della somma di lire 1.060.519 a favore dell'altro coniuge a titolo di oneri condominiali relativi all'appartamento occupato dallo stesso. Prosegue l'ufficio che l'art. 10 di che trattasi è categorico nell'ammettere in deduzione solo ed esclusivamente quella parte dell'obbligazione che discende da separazione o scioglimento del matrimonio, attinente al mantenimento del coniuge, il che sarebbe confermato dalla stessa norma che esclude dalla deducibilità quella parte dell'obbligazione riferita al mantenimento dei figli. Assume, infine, che l'autorità giudiziaria ha scisso il puro assegno alimentare, quantificandolo, dal rimborso delle spese di condominio non determinate. Comunque, conclude l'ufficio, il rimborso delle spese condominiali non può essere confuso in nessun modo con l'assegno alimentare previsto dalla legge. Il ricorso è infondato. Ritiene il collegio di dover preliminarmente precisare che il Tribunale di Firenze con sentenza 22 giugno 1971, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dal sig. Aleotti, disponeva a favore dell'altro coniuge la costituzione del diritto di usufrutto vita natural durante su tre appartamenti nonché il pagamento di un assegno mensile di lire centomila ed il rimborso delle spese condominiali relative al solo appartamento occupato dal coniuge. Pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa sezione consiste nello stabilire se la disposizione contenuta nell'art. 10, primo comma, lett. g), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che sancisce la deducibilità dell'assegno periodico da corrispondere all'altro coniuge in conseguenza della cessazione degli effetti civili pronunciata dal Tribunale di Firenze, possa essere interpretata nel senso estensivo che consenta di dedurre legittimamente dal reddito complessivo anche il rimborso degli oneri condominiali, che fa parte integrante dell'obbligazione pecuniaria derivante dal provvedimento del tribunale. Al quesito posto, la sezione ritiene di poter dare una risposta affermativa. Invero, le norme tributarie, come insegna la migliore dottrina e giurisprudenza, pur essendo insuscettibili di interpretazione analogica, possono, tuttavia, essere interpretate estensivamente, essendo consentito all'interprete, senza derogare ai principi generali dell'interpretazione, di privilegiare l'interpretazione economica-funzionale rispetto a quella puramente formalistica-letterale ed in ogni caso far prevalere l'applicazione della norma conforme al suo scopo. Orbene, nella fattispecie concreta, l'obbligazione pecuniaria posta giudizialmente a carico del ricorrente consiste nel corrispondere mensilmente una determinata somma di denaro nonché nel rimborso delle spese condominiali, ovviamente non potute quantificare preventivamente per la loro particolare natura che ne impedisce la quantificazione preventiva. Tuttavia, entrambi gli oneri suindicati, fanno parte integrante dell'obbligazione pecuniaria intesa a garantire all'altro coniuge il diritto al mantenimento, consistente nell'assegno comprensivo di tutto ciò che è necessario alla conservazione del suo tenore di vita e della propria posizione economica-sociale che godeva prima della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Considerato che la norma in esame è finalizzata ad alleggerire il carico tributario mediante la deduzione dal reddito imponibile di tutte le spese corrisposte al coniuge per il suo mantenimento, il collegio ritiene che la deducibilità del rimborso degli oneri condominiali non possa essere legittimamente esclusa. Del tutto irrilevante è l'assunto dell'ufficio secondo cui la norma tributaria in esame esclude dalla deducibilità gli assegni di mantenimento dei figli, atteso che detti assegni costituiscono un'obbligazione pecuniaria diversa e distinta dall'assegno di mantenimento del coniuge che il legislatore ha espressamente inteso escludere dal beneficio fiscale. Per le considerazioni esposte, il ricorso dell'ufficio va respinto. (Omissis). |