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Cass.civ.,sez.V,8 marzo 2000,n.2611,Gasparini c.Amm. Finanze.(D.P.R.22 dicembre 1986,n.917,art.48 ;D.L.vo 2 settembre 1997,n.314,art.3 ). A differenza dell'indennità di trasferta, le indennità di trasferimento e le indennità similari quale il rimborso di parte del più consistente canone di locazione che il dipendente debba pagare per acquisire il godimento di un confacente alloggio (cioè le somme che il datore di lavoro eroghi al dipendente per alleviare la maggiore entità degli oneri generali connessi allo stabile spostamento territoriale dell’attività lavorativa)sono componenti del reddito tassabile,ai fini delIrpef,per intero ammontare,se ricadono in periodi d ’imposta anteriori al 1998. |