CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 21 dicembre 1998, n. 12737. Pres. Cantillo - Est. Salmè - P.M. Maccarone (diff.) - Liotti ed altro (avv. Padroni) c. Ministero delle Finanze (Avv. Gen. Stato).
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della "prima casa", possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria. (L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Lidia Liotti Catanese ha venduto a Filomena Catanese un appartamento sito in S. Benedetto del Tronto, via Giovanni XXIII, 26 con atto pubblico registrato il 28 marzo 1983, nel quale l'acquirente ha dichiarato di voler beneficiare delle agevolazioni di cui alla L. 22 aprile 1982 n. 168. L'Ufficio del registro di S. Benedetto del Tronto, avendo accertato che l'immobile non era stato adibito ad abitazione dell'acquirente che, anzi, l'aveva alienato con atto del 9 dicembre 1985, ha revocato i benefici fiscali. La Commissione tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, con decisione del 7 novembre 1990, ha annullato il provvedimento dell'ufficio avendo i contribuenti prodotta un'attestazione del Comune di S. Benedetto del Tronto, in data 13 gennaio 1986, secondo la quale Filomena Catanese aveva di fatto abitato nell'appartamento in questione dal luglio 1984 all'aprile 1985. La commissione tributaria di secondo grado ha confermato questa decisione, ma la commissione tributaria centrale ha accolto l'impugnazione proposta dall'amministrazione che ha sostenuto che l'acquirente aveva sempre abitato nella propria abitazione sita in S. Benedetto del Tronto, via Formentini 32 e la venditrice aveva sempre continuato a vivere nell'immobile venduto, sito nella stessa città, via Giovanni XXIII, 26. La commissione centrale ha ritenuto che non sussisteva la prova che l'acquirente avesse effettivamente abitato nell'immobile acquistato, e successivamente rivenduto, in quanto l'attestazione del Comune di S. Benedetto del Tronto del 13 gennaio 1986, sulla quale si era basata la decisione favorevole della commissione di primo grado, non era univoca e lo stesso comune, rispondendo a una richiesta di conferma del precedente attestato da parte dell'ufficio del registro, aveva dato indicazioni "perplesse", perché, pur confermandolo "in linea di massima", aveva aggiunto che, "trattandosi di breve periodo temporale di riferimento, ed in presenza di persona nubile e maggiorenne, quindi con ampia facoltà di muoversi liberamente, non è agevole confermare con assoluta certezza la fissa dimora: questa valutazione viene ancor più avvalorata dal fatto che prestava comunque assistenza alla madre anziana". Avverso la decisione della commissione centrale ricorrono per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, Lidia Liotti e Filomena Catanese. Resiste con controricorso l'amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE. 1. - Le ricorrenti, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, sesto comma, L. 22 aprile 1982 n. 168, sostengono che la norma indicata richiede che l'acquirente dichiari nell'atto di voler stabilire la residenza nell'immobile acquistato, avente i requisiti oggettivi per godere dei benefici fiscali, e non anche che effettivamente vi stabilisca la residenza. La ratio della disciplina consisterebbe nell'intento di favorire, sia pure per una sola volta (di qui l'espressione "prima casa"), l'acquisto di un immobile avente caratteristiche abitative, e pertanto sarebbe contrario a tale intento consentire che l'amministrazione svolga accertamenti sull'effettiva attuazione dell'intento dichiarato nell'atto. Inoltre, anche ad ammettere che la legge richieda che alla dichiarazione dell'acquirente di voler destinare l'immobile acquistato ad abitazione propria debba seguire l'effettiva utilizzazione come abitazione propria, le ricorrenti contestano che sia necessario il trasferimento della residenza anagrafica, essendo sufficiente la residenza effettiva. Aggiungono che la seconda dichiarazione del Comune di S. Benedetto del Tronto, valorizzata dalla commissione centrale, si baserebbe su un'errata nozione di residenza, da intendere come abituale dimora e non come dimora fissa. 2. - L'interpretazione della norma sostenuta dalle ricorrenti non è fondata. L'art. 1, sesto comma, L. 22 aprile 1982 n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, estende le agevolazioni previste nei commi precedenti agli atti di trasferimento di fabbricato (o porzioni di fabbricati) destinati ad abitazioni non di lusso in favore di persone fisiche, che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, a condizione che nell'atto di trasferimento il compratore dichiari: a) di non possedere un'altra abitazione nel comune di residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività prevalente; b) "di adibirla a propria abitazione"; c) di non avere già usufruito delle agevolazioni previste dalla stessa legge. Dai lavori preparatori emerge che il legislatore, con la disciplina in esame, ha inteso agevolare l'afflusso del risparmio individuale nell'acquisto della prima abitazione. Questo intento è reso evidente, oltre che dai requisiti soggettivi richiesti all'acquirente, dalla condizione indicata sub a), perché le agevolazioni sono negate a chi sia già proprietario di una abitazione idonea alla propria situazione personale (Cass. 6476/96, in Foro it. 1996, I, 3369) e traspare anche dalla previsione di cui sub b), perché, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la disposizione non è formulata nel senso che l'acquirente dell'immobile debba dichiarare "di volerlo adibire a propria abitazione", ma che dichiari "di adibirla a propria abitazione". La lettera della legge, in altri termini, indica che il legislatore, in coerenza con le finalità perseguite, non ha inteso agevolare meri progetti di future (ed eventuali) sistemazioni abitative, ma attuali e concrete utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni da parte di acquirenti che ne siano privi (o siano privi di abitazione idonea). Deve pertanto confermarsi quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 2027 del 1996, id., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1272), sia pure in altro contesto, e cioè che l'agevolazione prevista dalla norma di cui si tratta può essere mantenuta solo se l'acquisto sia seguito dall'effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria. 3. - Gli ulteriori profili del ricorso, con i quali si censura la decisione impugnata per aver ritenuto necessario il trasferimento della residenza anagrafica nell'immobile acquistato e per aver attribuito valore prevalente alla seconda attestazione del comune di S. Benedetto del Tronto, basata su un'erronea nozione giuridica di residenza sono inammissibili. Il primo perché la commissione centrale ha affermato che per il mantenimento dei benefici è necessaria "l'effettività dell'abitazione della contribuente nell'immobile acquistato" e non che in tale immobile debba essere trasferita la residenza anagrafica; il secondo perché si tratta di censura relativa alla valutazione della prova documentale, che presuppone la fondatezza del primo profilo, già di per sè inammissibile (Omissis). |