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Cass.civ.,sez.III,17 novembre 1999,n.12760,Associati Natale Centore c.Cond.Spes Mea Ragusa.(C.c.,art.1209 ;c.c.,art. 1218 ). Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente qualora questa superi la presunzione di colpevolezza dell ’inadempimento dimostrandone la non imputabilità a causa dell ’ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie,canoni di locazione);tale esclusione della colpa dell ’inadempimento non è condizionata all ’avvenuta offerta reale della prestazione,secondo la procedura prevista dagli artt.1209 ss.c.c.costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al (diverso)fine di determinare gli effetti della mora credent e di conseguire la propria liberazione. |