Cass.civ.,sez.II,7 aprile 2000,n.4345,Di Martino c.Cipriani.(C.c.,art.11 ;c.p.c.,art.1 2 ).

Le azioni a difesa o a vantaggio della cosa comune possono essere esperite dai singoli condomini senza che sia necessaria interazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla comunione.