Cass.civ.,sez.un.,25 ottobre 1999,n.747,Cappuccio c.Centola.(L.27 luglio 1978,n.392,art.27 ;L.27 luglio 1978,n.392,art. 43 ;L.21 febbra o 1989,n.61,art.7 ).

Nel vigore dell ’art.43 della legge n.392 del 1978,deve essere determinata in base al criterio del valore la competenza a conoscere delle controversie aventi ad oggetto l ’indennizzo,previsto dall ’art. 7 della legge n.61 del 1989,per il periodo di sospensione dell ’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti alle attività di cui all ’art.27 della legge n.392 del 1978;infatti,nel siste- ma previgente all ’entrata in vigore delle leggi n.353 del 1990 e n.51 del 1998,risultano attribuite alla cognizione del giudice individuato secondo le ordinarie regole della competenza per valore le cause non tassativamente attribuite alla competenza per materia del pre- tore e la domanda di pagamento proposta ai sensi dell ’art.7 citato (ai sensi del quale,in una fase successiva alla cessazione del rapporto,per il calcolo dell ’indennizzo viene assunto dal legislatore un multiplo (100 per cento)del canone ormai non più disputato) non involge una controversia sulla determinazione,l ’aggiornamento e l ’adeguamento del canone devoluta alla competenza per materia del pretore.