|
Cass.civ.,sez.I,27 novembre 1999,n.13256,Boscolo c.Com. Chioggia.(C.p.c.,art.360 ;R.D.30 genna o 1941,n.12,art.65 ). L ’improponibilità nel giudizio di cassazione di questioni non dibattute nelle precedenti fasi opera esclusivamente con riguardo alle prospettazioni di nuove questioni che implichino una modificazione dei termini della controversia anche con riguardo agli elementi di fatto,mentre deve ritenersi consentito dedurre per la prima volta in tale sede questioni di diritto non fondanti su elementi fattuali nuovi e non implicanti una riconsiderazione degli aspetti fattuali della vertenza;ne consegue che deve ritenersi proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione la questione relativa alla individuazione della norma giuridica applicabile per la decisione della lite,questione peraltro funzionale all ’esercizio del magisterio nomifilattico del giudice di legittimità. |