Cass. civ., sez. III, 18 aprile 1995, n. 4334, Lubiano c. Ente "Oratorio Salesiano" di Torino e Soc. Tuttogiochi.
In tema di prelazione di immobili urbani locati ad uso diverso da quello abitativo, l'art. 38 della L. 27 luglio 1978 n. 392, il quale fa obbligo al locatore che intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato di darne comunicazione al conduttore, pur prevedendo che nella comunicazione siano indicati il corrispettivo e le altre condizioni alle quali la compra-vendita deve essere conclusa, con l'invito al conduttore ad esercitare la prelazione, non stabilisce che le suddette indicazioni debbano sussistere a pena di nullità, con la conseguenza che resta riservato alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, accertare se l'atto costituisca valida comunicazione al conduttore dell'intenzione di trasferire l'immobile e se esso contenga tutti gli elementi necessari al positivo esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. (Fattispecie relativa ad una comunicazione non contenente l'esplicito invito all'esercizio della prelazione e nella quale si chiedeva al conduttore di procedere alla immediata stipula della compravendita, ritenuta valida dai giudici del merito, sul rilievo che il preciso riferimento agli artt. 38 e 39 della L. 392 del 1978 rendeva superfluo l'invito, e che la richiesta di stipula immediata non comportava deroga a quanto stabilito dalla legge circa il termine per l'esercizio della prelazione). |