Cass. civ., sez. III, 9 luglio 1994, n. 6509, Iaconetta c. Gelsomino.
In tema di locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo la dichiarazione del conduttore di esercitare il diritto di prelazione a norma dell'art. 38, L. 27 luglio 1978, n. 392 a seguito della comunicazione del locatore, pur non costituendo accettazione della proposta di alienazione, determina l'obbligo per entrambe le parti di addivenire entro un certo termine alla stipula della compravendita con contestuale pagamento del prezzo, con la conseguenza che in caso di inadempimento delle parti a quell'obbligo a contrarre è operante la tutela specifica di cui all'art. 2932 c.c. nel concorso delle relative condizioni, trattandosi di norma applicabile indipendentemente dalla fonte, legale o convenzionale, dell'obbligo stesso. |