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Cass.civ., sez.II, 26 settembre 2000, n.12749, De Iorio c.Magrì.(C.c., art.1 19 ;L.1 febbraio 1963, n.60, art.29 ). Il contratto preliminare stipulato all’assegnatario di un alloggio costruito a una cooperativa edilizia con il contributo dello Stato prima dello scadere del decennio all’assegnazione, con il quale l’assegnatario si obbliga a concludere il contratto di trasferimento della proprietà dell’alloggio con il promissario acquirente, non ha efficacia reale ma meramente obbligatoria e pertanto non è nullo per contrasto con le norme imperative contenute nelle leggi sull’edilizia residenziale sovvenzionata, anche quando sia convenuto l’anticipato trasferimento del possesso del bene. |