CANONI IACP

Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 1992, n. 359, Iacp di Treviso c. Zavan.

Edilizia popolare ed economica - Iacp - Adeguamento del canone di locazione - Controversia fra l´Iacp e l´assegnatario dell´alloggio.

La controversia tra l´Iacp e l´assegnatario di alloggio circa l´adeguamento del canone di locazione è devoluta al pretore, ai sensi del secondo comma dell´art. 45 della legge sull´equo canone, in ragione del disposto dell´art. 22 della L. n. 513 del 1977 che, stante il generico richiamo alla disciplina della locazione degli immobili urbani, comporta l´applicabilità della L. n. 392 del 1978 anche con riguardo alle norme di carattere processuale e così allo speciale rito del lavoro.