Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1993, n. 8319, Landi c. Ist. Autonomo Case Popolari della Prov. di Bologna.
I rapporti intercorrenti tra gli Istituti autonomi case popolari ed i loro assegnatari ricadono nella sfera privatistica per tutto ciò che riguarda il godimento dell'alloggio assegnato in locazione (semplice o con patto di futura vendita) ed operano perciò in materia le normali cause di risoluzione, cessazione ed estinzione. È quindi da escludere che la risoluzione a seguito di inadempienza dell'assegnatario rientri in alcuna delle previsioni di decadenza e revoca dell'assegnazione previste negli artt. 2, 16 e 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sicché la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ed il correlato potere di revoca dell'assegnazione appartengono alla competenza del presidente dell'Iacp, non potendosi ricomprendere tra le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 95, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. |