Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1993, n. 5912, Kirieleison c. Bufalieri.

Il divieto di alienazione dell'alloggio popolare ed economico per dieci anni dall'acquisto, stabilito per coloro i quali ne pagano il prezzo in unica soluzione, trova applicazione anche, in assenza di distinzione nel sistema della legge, per coloro che, dopo aver scelto il pagamento del prezzo col sistema rateale, abbiano successivamente preferito di esercitare il diritto di riscatto anticipato, pagando in unica soluzione il residuo prezzo, ma col limite del contenimento del divieto di alienazione entro il termine massimo di quindici anni dall'assegnazione dell'alloggio.