Cass. civ., sez. II, 16 febbraio 1993, n. 1934, Zuccherini c. Neri.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che l'art. 29 della L. 14 febbraio 1963 n. 60, nel testo modificato dall'art. 5 della L. 18 marzo 1968 n. 352, riserva agli assegnatari di alloggi di edilizia popolare ed economica costruiti in base ai programmi decennali, per i quali il vincolo di inalienabilità dell'alloggio decorre dalla data dell'assegnazione, rispetto agli assegnatari di alloggi Ina-Casa, per i quali il vincolo di indisponibilità è escluso nel caso di cessione ad altri lavoratori che non abbiano avuto in assegnazione altri alloggi, trattandosi di situazioni non analoghe, dato che quest'ultima categoria di assegnatari si trovava, alla data di entrata in vigore della legge, nel godimento degli alloggi (in forza di assegnazione o riscatto con patto di futura vendita convertibile in assegnazione in proprietà immediata) e poteva avere quindi maturato giuste ragioni di dismissione dell'alloggio (es. mutata composizione del nucleo familiare), mentre i primi hanno acquistato ex novo il godimento degli alloggi.