Cass.civ., sez.I, 11 agosto 2000, n.10683, Spampinato c.Edilizia Convenzionata Catanese.
(L.22 ottobre 1971, n.865, art.35 ;L.28 gennaio 1977, n.10, art.7 ;L.28 gennaio 1977, n.10, art.8 ).

La circostanza che le convenzioni previste sia all’art.35 della legge n. 865 del 1971, sia dagli artt.7 e 8 della legge n.10 del 1977, concorrano a costituire l’edilizia abitativa convenzionata non comporta che esse siano soggette alla medesima disciplina, nel senso che all’edilizia convenzionata disciplinata dalla prima delle menzionate norme (che, al comma undicesimo, prevede il “costo” dell’operazione) va applicata la medesima disciplina speciale e non quella contenuta nell’art.8 della legge n.10 del 1977.