LOCAZIONE A TERZI
Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1992, n. 12108, Napoli ed altri c. Iacp della Provincia di Modena. Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza, revoca, annullamento - Cessione in locazione a terzi. Con riguardo ad alloggio dell´edilizia residenziale pubblica, la violazione del divieto di cessione in locazione a terzi, in difetto di autorizzazione dell´istituto assegnante, comporta, nella disciplina di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, la decadenza dell´assegnazione - che si risolve in una sanzione di diritto pubblico - senza che assumano rilievo gli eventuali gravi motivi che abbiano indotto l´assegnatario alla cessione, atteso che tali gravi motivi (cui fa riferimento l´art. 16, quarto comma, della citata legge, in aggiunta alle specifiche ipotesi del collocamento a riposo, del trasferimento di residenza di ufficio e dell´accrescimento del nucleo familiare) possono solo abilitare l´assegnatario a richiedere l´autorizzazione alla locazione a terzi. |