IMPOSSIDENZA

Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1992, n. 12106, Iacp Torino c. Ciccone.

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Decadenza, revoca, annullamento - Impossidenza immobiliare dell´assegnatario.

In tema di edilizia residenziale pubblica, anche la fase "privatistica", espressa dal rapporto locativo instauratosi in forza dell´assegnazione, è preordinata all´attuazione degli scopi sociali e degli interessi pubblici che costituiscono il fondamento e l´obiettivo della normativa del settore e, quindi, è soggetta alle disposizioni inderogabili di tale normativa. Pertanto, quando nel corso della locazione si verifichino modifiche delle condizioni originarie, che determinino un insanabile contrasto con le disposizioni legittimanti la costituzione del rapporto - quale il venir meno della "impossidenza immobiliare" dell´assegnatario - viene a mancare la causa del rapporto e se ne verifica la cessazione, in forza di clausola risolutiva che deve ritenersi ex lege inserita nel negozio.