CESSIONE E DIRITTI SOPRAVVENUTI
Cass. civ., sez. un., 9 novembre 1992, n. 12072, Ravani c. Iacp di La Spezia. Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà - Diritto dell´assegnatario - Jus superveniens. In tema di edilizia economica e popolare, la facoltà di conseguire la cessione in proprietà dell´alloggio, che l´assegnatario abbia maturato nel concorso dei requisiti relativi, secondo la disciplina di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 ed alla L. 14 febbraio 1963, n. 60, integra una posizione di diritto soggettivo, sottratta alla discrezionalità dell´amministrazione e mantiene tale consistenza anche dopo la sopravvenienza delle leggi 8 agosto 1977, n. 513 e 5 agosto 1978, n. 457. Pertanto, nel caso di ritardo colpevole dell´istituto assegnante nella procedura di cessione, deve riconoscersi all´assegnatario la possibilità di adire il giudice ordinario per il risarcimento del danno, anche in relazione al maggior esborso necessario per l´acquisizione in proprietà, stante il disposto dell´art. 27 della citata L. n. 513 del 1977, integrato dall´art. 52, L. n. 457 del 1978, (che rende applicabile ai rapporti pendenti i nuovi e meno favorevoli criteri di determinazione del prezzo). |