DOMANDA DI CESSIONE

Cass. civ., sez. un., 9 novembre 1992, n. 12072, Ravani c. Iacp La Spezia.

Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà - Domanda di cessione - Silenzio dell´ente assegnante.

Con riguardo alla domanda di cessione in proprietà di alloggio dell´edilizia residenziale pubblica - ed al fine dell´applicazione dell´art. 52, primo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457 (norme rivolte a temperare gli effetti retroattivi della disciplina, meno favorevole, dettata dalla L. 8 agosto 1977, n. 513 per la determinazione del prezzo della cessione) - l´accettazione della domanda medesima e quindi la conclusione del contratto, che preclude l´applicazione dei nuovi criteri non è ravvisabile nel mero silenzio dell´ente assegnante o nel non aver esso provveduto alla revoca dell´assegnazione, occorrendo invece, nel regime anteriore all´entrata in vigore della citata L. n. 513 del 1977, il perfezionamento del procedimento predisposto alla determinazione del prezzo suddetto e la successiva comunicazione di questo agli interessati, da parte dell´ente medesimo, tenuto poi a provvedere, entro sessanta giorni da tale comunicazione alla stipulazione del contratto (art. 10, L. 17 gennaio 1959, n. 2, sostituito dall´art. 7 della L. 27 aprile 1962, n. 231). Ne consegue che le more del detto procedimento, non affidato alla competenza dell´ente assegnante, non comportano responsabilità di questo per la mancata fruizione, da parte dell´interessato, dei più favorevoli criteri di determinazione del prezzo di cessione sostituiti prima della stipulazione del relativo contratto, mentre una responsabilità può ipotizzarsi con esclusivo riguardo al ritardo nella comunicazione di cui sopra, operando in tal caso il principio secondo cui - indipendentemente dalla fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell´art. 1183 c.c. - quando l´obbligato, sebbene non costituito in mora, ritardi l´adempimento oltre il limite della normale tollerabilità ovvero oltre il termine che appaia congruo per la particolare prestazione di cui trattasi, questa diviene esigibile.