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Cass.civ.,sez.I,29 novembre 1999,n.13314,Castorina c. Com.Venezia.(L.R.Veneto 20 marzo 1990,n.19,art.2 ;L.R.Ve- neto 20 marzo 1990,n.19,art.12 ;L.R.Veneto 20 marzo 1990,n.19, art.41 ). Ai fini della decadenza dall ’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica,ai sensi degli artt.2 e 41 della legge regionale del Veneto n.19 del 1990,per perdita del requisito della non disponibilità di altro idoneo alloggio nell ’ambito del territorio regionale,nella valutazione della idoneità di detto alloggio deve tenersi esclusivamente conto della definizione al riguardo fornita dalla stessa legge,c e,all ’art.2,n.2,considera inadeguato l ’alloggio la cui superficie sia del venti per cento inferiore ai valori stabiliti dal comma terzo dell’art.12,corrispondenti a sessanta metri quadrati per un nucleo familiare di due persone,con esclusione di qualsiasi altro apprezzamento di fatto. |