MORTE ASSEGNATARIO
Cass. civ., sez. I, 5 novembre 1992, n. 11976, Chinerici ed altri c. Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Palermo. Edilizia popolare ed economica - Cessione in proprietà - Domanda di cessione - Morte dell´assegnatario. In tema di edilizia residenziale pubblica, l´art. 6, terzo comma della legge Regione Sicilia 22 marzo 1963, n. 26 integrata dalla successiva legge regionale 12 maggio 1975, n. 21 (espressione di potestà normativa esclusiva e quindi prevalente sulla disciplina statale), ove dispone, per il caso di sopravvenienza della morte dell´assegnatario dell´alloggio dopo la presentazione della domanda di cessione in proprietà, che i discendenti entro il terzo grado, il coniuge e gli ascendenti conviventi possono confermarla entro trenta giorni, fissa un termine da considerarsi perentorio, pur in mancanza di espressa previsione, con la conseguenza che il suo decorso implica decadenza di detti congiunti dalla facoltà di subentrare nelle posizioni del defunto (senza che ciò possa configurare contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione), tenendo conto che il termine medesimo risponde all´esigenza di delimitare nel tempo una situazione d´incertezza circa il godimento di bene pubblico in conformità dello scopo per il quale è stato realizzato. |