Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 6923, Istituto Autonomo Case Popolari Genova c. Pazzi.
In tema di edilizia residenziale pubblica, gli artt. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e 46 della legge regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6, sul potere del sindaco di pronunziare la decadenza dell'assegnazione a carico dell'assegnatario che non abbia abitato l'alloggio, non prevedono un procedimento pubblicistico tipizzato ed obbligatorio incompatibile con i rimedi propri del rapporto di locazione. Infatti, i rapporti tra gli Iacp e i loro assegnatari ricadono nella sfera privatistica per tutto ciò che riguarda il godimento dell'alloggio ed operano per tale ragione, in materia, le normali cause di risoluzione, cessazione ed estinzione in condizione di mera alternativa rispetto ai rimedi della tutela amministrativa. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, muovendo dall'erronea premessa del ruolo esclusivo del procedimento di decadenza, in un caso di domanda ex art. 2932 c.c. da parte dell'assegnatario e compromissorio acquirente dell'alloggio aveva ritenuto di non dare ingresso all'eccezione di inadempimento da parte dell'Iacp, per avere l'assegnatario da lungo tempo trasferito la sua residenza). |