IACP USI DIVERSI

Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1992, n. 11837, Ancona c. Iacp della Provincia di Bari.

Edilizia popolare ed economica - Iacp - Locazione - Destinazione ad uso diverso dall´abitazione.

Le locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso di abitazione, relative ad immobili di proprietà dell´Iacp e da questo stipulate a seguito di provvedimento di assegnazione, sono soggette alla disciplina delle locazioni non abitative dettate dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, atteso che tale legge, mentre esclude l´applicazione delle norme del capo primo, titolo primo, alle locazioni di immobili per uso abitativo costruiti a totale carico dello Stato e per i quali si applichi il canone sociale, non prevede una analoga ipotesi di esclusione dell´applicazione delle norme di cui al capo secondo, titolo primo, alle locazioni di immobili per uso non abitativo, per i quali non ricorrono le esigenze di natura pubblicistica sussistenti per gli immobili destinati ad uso abitativo.