Cass. civ., sez. I, 2 settembre 1995, n. 9259, Ente ferrovie dello Stato c. Palazzo.

L'art. 25 della lettera a), D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 che, per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore della legge, attribuisce, nel caso di morte dell'assegnatario, un uguale diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio al coniuge superstite, ai discendenti entro il terzo grado ed agli ascendenti, purché conviventi, si riferisce alle ipotesi di decesso anteriore alla data di entrata in vigore della legge ed alla domanda di riscatto, e non a quelle di decesso successivo, regolate dall'art. 10 della legge medesima.