ALLOGGI DELLO STATO E EQUO CANONE
Cass. civ., sez. III, 18 marzo 1992, n. 3316, Comune di Siena c. Iasevoli e altri. Legge sull´equo canone - Ambito di applicazione - Locazione di alloggi costruiti da enti pubblici con il concorso o il contributo dello Stato. Le disposizioni della L. 27 luglio 1978, n. 392 sulla determinazione, aggiornamento ed adeguamento del canone di locazione degli immobili per uso abitativo si applicano anche ai rapporti di locazione di alloggi costruiti da enti pubblici con il concorso o con il contributo dello Stato (in precedenza soggetti al regime dell´art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 relativo alla composizione e, quindi, al modo di determinazione del canone locativo di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica) perchè questi rapporti non rientrano tra quelli relativi agli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, che l´art. 26 della legge sull´equo canone sottrae alle disposizioni della medesima legge sulle locazioni degli immobili per uso abitativo, nè sono stati sottratti al regime dell´equo canone dall´art. 2 della L. 5 agosto 1978, n. 457, che non ha abrogato il citato art. 26 nella parte che sottopone alla normativa sulla determinazione del canone le locazioni di alloggi costruiti da enti pubblici con il concorso o contributo dello Stato ma ha solo conferito al CIPE il potere di determinare, con normativa secondaria, i criteri generali per le assegnazioni e la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica nell´ambito della primaria disciplina legislativa della L. n. 392 del 1978. |