Cass. civ., sez. I, 21 giugno 1995, n. 6970, Ministero Finanze c. Santese ed altri.

La legge 15 marzo 1986 n. 74 che, con efficacia retroattiva, ha assoggettato al riscatto di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 e successive modificazioni gli alloggi costruiti a Trieste dal Governo militare alleato con fondi dello Stato italiano, poi assegnati in godimento a varie categorie di dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato, non attribuisce all'assegnatario, che prima della sua entrata in vigore ha presentato domanda di riscatto ed ha ricevuto dalla amministrazione proprietaria la comunicazione del relativo prezzo, la proprietà dell'alloggio, ma soltanto il definitivo ed incontestabile diritto a conseguire la cessione mediante la stipulazione del contratto di compravendita. Pertanto fino alla formale stipulazione di tale contratto - soggetto alla forma scritta ad substantiam - l'assegnatario mantiene la disponibilità dell'alloggio non iure proprietatis, ma ad un titolo lato sensu locativo, per cui è tenuto a corrispondere, quale corrispettivo del godimento, un canone sociale - per il disposto dell'art. 26, lett. b), della legge 27 luglio 1978 n. 392 non equiparabile al canone delle ordinarie locazioni abitative - senza che possano essere imputati a canone gli interessi legali sul prezzo di cessione previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 74 del 1986 e senza che il ritardo nel trasferimento della proprietà e nel pagamento del prezzo, in presenza delle insuperabili difficoltà interpretative della legge previgente riconosciute dal legislatore del 1986, possa ritenersi imputabile a colpevole inerzia della P.A.