EDILIZIA PUBBLICA E GIUDICE ORDINARIO
Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 1992, n. 2381, Comune di Firenze c. Scongito. Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Competenza e giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario. Con riguardo alla decadenza dall´assegnazione in locazione di alloggio dell´edilizia residenziale pubblica, che venga disposta, ai sensi dell´art. 38 della legge Regione Toscana 14 dicembre 1983, n. 78, in ragione della cessione a terzi dell´uso dell´immobile, l´opposizione dell´assegnatario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur non potendo trovare diretta applicazione l´art. 11 del d.p.r. 30 dicembre 1972, n. 1035 (che contempla la cognizione del giudice ordinario in relazione a cause di decadenza non coincidenti con quelle previste dalla norma regionale), considerato che la relativa domanda investe il rapporto locativo ed i diritti con esso costituiti, non il rapporto pubblicistico di assegnazione. |