CONSIGLIO
DI STATO
Sez. V, 14 maggio 2003, n. 2586.
Pres. Quaranta – est. Carboni – Pimpinelli ed altro (avv.ti
Aiudi e Bracci) c. Comune di Cartoceto (n.c.).
Edilizia
e urbanistica – mutamento di destinazione d’uso – Autorizzazione
e concessione – necessità – solo nel caso in cui le
modificazioni siano realizzate mediante opere edilizie – ordinanza
comunale di ripristino dell’uso originario – immobile adibito
ad attività diversa da quella prevista nella concessione edilizia
– nel caso in cui non vengano mutati gli standard urbanistici –
illegittimità del provvedimento – sussiste.
Le
modificazioni di destinazione d’uso di un immobile che richiedono
concessione edilizia – senza la quale sono sanzionabili come opere
abusive – sono solo quelle realizzate mediante opere edilizie. Conseguentemente,
è illegittima l’ordinanza comunale con la quale si ingiunga
al proprietario di un capannone – il quale abbia installato una
falegnameria in locali originariamente adibiti a ricovero di attrezzi
agricoli – il ripristino dell’uso originario, laddove risulti
che il mutamento di destinazione d’uso non abbia comportato alcuna
variazione degli standard urbanistici.
FATTO.
– Il Comune di Cartoceto, con il provvedimento indicato in epigrafe,
premesso che il signor Pimpinelli aveva consentito che in un immobile
di sua proprietà, che era un capannone per ricovero di attrezzi
agricoli, s’installasse l’attività artigianale di falegnameria
esercitata dalla società Amatori Punto Casa di Amatori Sandrino
e Figli, ha ingiunto il ripristino dell’uso originario, pena l’acquisizione
dell’immobile al patrimonio comunale; precisando che l’opera
abusiva realizzata consisteva nella suddetta installazione della falegnameria.
Il signor Pimpinelli con ricorso al Tribunale amministrativo regionale
per le Marche notificato il 9 novembre 2000 ha impugnato il provvedimento
esponendo che l’immobile era stato costruito in base a un nulla-osta
comunale del 12 gennaio 1956, era munito di permesso di abitabilità
rilasciato l’8 aprile 1957 ed era a lui pervenuto per eredità
del 1989; l’attività originariamente svoltavi era la raccolta
e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli da parte dell’imprenditore
ditta Formentini Giuseppe cui l’immobile era stato locato, e successivamente
l’immobile era stato adibito a lavorazione del ferro e poi ancora
a falegnameria. Tutte le predette destinazioni erano note al comune, al
quale era stato denunciato volta volta l’inizio dell’attività.
Il ricorrente aggiungeva che nella domanda diretta ad ottenere dal comune
il permesso di costruzione aveva specificato che il progetto era per la
“costruzione di un capannone agricolo di tipo industriale per la
raccolta e confezione di prodotti ortofrutticoli.” Ciò premesso,
il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’atto
impugnato e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi seguenti.
-
i fatti erano erroneamente rappresentanti, perché l’immobile
costruito su un terreno di soli 700 mq, a ridosso dell’abitato
e con accesso diretto dalla pubblica via, non era al servizio di nessun
fondo agricolo e non era mai stato destinato a ricovero di attrezzi
agricoli.
-
Per l’immobile era stata rilasciata licenza di abitabilità,
che all’epoca era prevista solo per le abitazioni e per gli
opifici, non anche per i ricoveri per attrezzi agricoli.
-
L’articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 elenca le opere
edilizie qualificabili come variazioni essenziali (rispetto ai progetti
autorizzati dal comune con concessione edilizia) e, per quanto riguarda
le variazioni d’uso, ne prevede la rilevanza solo quando esse
comportino variazioni negli standard urbanistici; cosa che, nella
specie, non si era verificata.
-
Il provvedimento non specificava su quale norma si fondasse, posto
che, all’epoca della costruzione, il comune, non aveva nessuno
strumento urbanistico e nell’immobile poteva essere esercitata
qualsiasi attività.
Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe
ha respinto il ricorso, essenzialmente sul rilievo che la legge regionale
delle Marche 8 marzo 1990 n. 13 elenca tassativamente la tipologia delle
costruzioni ammesse nelle zone agricole, e prevede che tali costruzioni
debbano avere, in ogni caso, una destinazione finalizzata all’esercizio
delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura
e all’allevamento e alle attività produttive connesse; e
pertanto non consente di adibire l’immobile, che nella licenza edilizia
del 1956 era stato qualificato come capannone rurale, ad attività
di falegnameria.
Appellano le eredi del signor Pimpinelli, le quali censurano la sentenza
allegando l’estraneità della citata legge regionale rispetto
al provvedimento e all’oggetto del giudizio e ripropongono le censure
dedotte in primo grado (motivi d’appello primo e secondo); con un
terzo motivo esse deducono il difetto d’interesse del comune al
provvedimento, perché esso, non notificato alla comproprietaria
signora Polverari, è ineseguibile.
DIRITTO.
– Il terzo motivo di ricorso costituisce motivo nuovo in appello,
come tale inammissibile; peraltro non è chiara la finalità
della censura, perché, se il provvedimento fosse inutile e ineseguibile,
come le appellanti sostengono, se ne dovrebbe dedurre che esse non hanno
interesse a coltivare l’impugnazione del provvedimento.
Per il resto i motivi del ricorso di primo grado, riproposti in appello
e che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
L’attività che di fatto venga svolta in un immobile non ha
nulla a vedere con la normativa edilizia, per la quale rileva soltanto
la destinazione d’uso impressa all’immobile dalle sue caratteristiche
architettoniche in sede di costruzione o con successive opere di modificazione;
né la normativa edilizia esige che un immobile rimanga per sempre
destinato all’originaria destinazione, intesa come attività
che vi si svolge, o alla destinazione specifica che venga indicata in
sede di concessione edilizia. Altra cosa dalla normativa edilizia, dalle
sue violazioni e dalla relativa repressione, è che le norme di
polizia urbana o di polizia rurale consentano o meno lo svolgimento di
determinate attività in determinate zone del territorio comunale.
Perciò per la giurisprudenza ha sempre affermato che le modificazioni
di destinazione d’uso di un immobile, che richiedono autorizzazione
edilizia senza la quale sono sanzionabili come opere abusive, sono quelle
realizzate appunto come opere edilizie (vedansi, per esempio, fra le tante
decisioni della sezione, 2 febbraio 1995, n 180 e 24 ottobre 1996 n. 1268).
Tale principio risulta positivamente dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47,
contenente norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia,
la quale dopo aver disciplinato all’art. 7 il procedimento sanzionatorio
per le “Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità
o con variazioni essenziali”, all’art. 8, “Determinazione
delle variazioni essenziali” (ora abrogato dall’art. 136 del
decreto legislativo 6 giugno 2001 n. 378 e sostituito dalle disposizioni
dell’art. 32 del testo unico delle disposizioni in materia edilizia
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giungo 2001 n. 380),
stabilisce che possono essere considerate “variazioni essenziali”
(di un immobile rispetto al progetto approvato dal comune) esclusivamente
gli interventi comportanti : “a) mutamento della destinazione d’uso
che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale
2 aprile 1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento
consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri
urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione
dell’edificio sull’area di pertinenza; d) mutamento delle
caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione
alla classificazione dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978,n. 457;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali”. Nulla di tutto ciò
si è verificato nel caso in esame, né è pertinente
il richiamo operato dalla sentenza a una legge regionale marchigiana la
quale, in quanto attenga alle caratteristiche dei fabbricati, nulla muta
nei principi sopra enunciati.
In conclusione l’appello dev’essere accolto, e il provvedimento
deve essere annullato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano
in euro 1.500 per il giudizio di primo grado e 2.500 per il grado di appello.
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