CONSIGLIO
DI STATO
Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 516.
Pres. Varrone – Est. D’Ottavi – Ric. Iannotta ed altri.
Edilizia
e urbanistica – Licenza e concessione edilizia – Rilascio
– Accertamenti del Comune – Esibizione di titolo di abilitazione
formale da parte del richiedente – Sufficienza.
In
sede di rilascio della concessione edilizia, il sindaco non è tenuto
a svolgere complesse ricognizioni giuridico-documentali sul titolo di
proprietà del richiedente, essendo sufficiente l’esibizione
di un titolo che formalmente abiliti al rilascio dell’autorizzazione
(nella specie, un atto notarile), fatti salvi i diritti dei terzi (C.c.
art. 922).
FATTO. Gli attuali appellanti espongono che quali proprietari
di lotti di terreno e della strada di lottizzazione denominata I Vico
dei Romani, in S. Maria Capua Vetere, fondo Arco Felice, impugnarono dinanzi
al competente Tar il provvedimento del 20 luglio 1992 con cui il sindacato
di detto comune aveva autorizzato il confinante Antonio Aulicino ad eseguire
lavori per la realizzazione di un passo carraio.
Con successivo ricorso presentato sempre dinanzi al medesimo Tar della
Campania, gli interessati impugnarono anche il silenzio-diniego del sindaco
sulle richieste dai medesimi presentate per ottenere l’autorizzazione
in sanatoria in merito alla realizzazione di un muro di cinta sul confine
nord-est del predetto I Vico dei Romani.
Con la sentenza in epigrafe menzionata il Tar della Campania, previa riunione,
respingeva i ricorsi; in particolare veniva respinto, in quanto infondato,
il primo gravame, mentre il secondo veniva dichiarato improcedibile per
sopravvenuta carenza di interesse.
Contro la predetta decisione gli appellanti, come in epigrafe rappresentati
e difesi, hanno proposto rituale appello deducendo vari profili di violazione
di legge e di accesso di potere.
In particolare, i ricorrenti ribadiscono la carenza di legittimazione
passiva del controinteressato ad ottenere l’autorizzazione per l’accesso
alla strada di loro esclusiva proprietà come risulta dall’atto
di acquisto per notaio Maturo del 4 aprile 1964.
Gli appellanti concludono per l’accoglimento del gravame con ogni
consequenziale statuizione di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune di S. Maria Capua Vetere;
come in epigrafe rappresentato e difeso che, con analitica memoria, contesta
le censure prospettate dagli appellanti e conclude per la reiezione del
gravame con ogni consequenziale statuizione di legge.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2002 il ricorso veniva trattenuto
in decisione su conforme istanza degli avvocati delle parti.
DIRITTO.
Come riportato nella narrativa che precede con l’appello in esame
viene impugnata la sentenza n. 502/94 del 9 dicembre 1994 con cui il Tar
della Campania, Napoli sezione quarta, ha respinto, previa riunione, i
ricordi proposti dagli attuali appellati, proposti rispettivamente: a)
avvero e per l’annullamento del provvedimento sindacale con cui
il controinteressato era stato autorizzato a realizzare un passo carrabile;
b) avverso e per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulle
istanze presentate dai medesimi appellanti per ottenere l’autorizzazione
a realizzare, sulla medesima via, un muro di cinta.
Come pure riportato in precedenza gli appellanti reiterano in questa sede,
rimodulandole avverso il contenuto e la motivazione dell’impugnata
decisione, le censure già svolte nel giudizio di primo grado, censure
sostanzialmente relative alla pretesa illegittimità dei provvedimenti
originariamente impugnati, in quanto sarebbero i proprietari esclusivi
della strada di lottizzazione oggetto della controversia.
L’appello è infondato.
Ritiene il collegio di dover pienamente condividere il presupposto decisionale
del tribunale secondo cui per un’esatta valutazione del petitum
e della causa petendi formulati dagli originari ricorrenti, attuali appellanti,
sarebbe necessario, preliminarmente, affrontare e risolvere la questione
(in atti controversa) dell’effettiva proprietà della strada
di lottizzazione oggetto della controversia. Peraltro, come è pacifico,
la possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi su questioni
di diritto incidenter tantum non è illimitata, esulando dalla sua
competenza l’esame delle situazioni di diritto soggettivo che non
implichino una semplice indagine incidentale sui presupposti di fatto
e di diritto del provvedimento impugnato, ma rendano necessaria –
come nella fattispecie – una pronuncia giurisdizionale definitiva.
Sulla base di tale condiviso presupposto, va anche ribadita la legittimità
dell’operato del sindaco in quanto questi in sede di rilascio della
concessione edilizia no è tenuto a svolgere complesse ricognizioni
giuridico-documentali sul titolo di proprietà del richiedente,
essendo sufficiente l’esibizione di un titolo che formalmente abiliti
al rilascio dell’autorizzazione, facendo ovviamente salvi i diritti
dei terzi. E questo è accaduto nella fattispecie in cui il sindaco
ha rilasciato l’autorizzazione sulla base dell’esibizione
da parte del controinteressato-richiedente di un atto notarile, rimanendo
impregiudicata per gli attuali appellanti l’azione giudiziaria davanti
al competente giudice circa l’effettiva proprietà della strada.
Va pure confermata l’ulteriore pronuncia del tribunale sull’improcedibilità
del secondo gravame avverso il silenzio-diniego in quanto l’avvenuta
successiva adozione dell’esplicito provvedimento negativo da parte
del sindaco, comporta il venir meno dell’interesse a coltivare la
precedente, superata, impugnazione.
Conclusivamente quindi il ricorso in appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia validi motivi per disporre la compensazione delle
spese di giudizio.
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