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II 29 gennaio 2002, n. 1166
Pres. Spadone – Est. Bucciante – P.M. Maccarone (Parz. Diff.)
Refrigeri ed altri (avv.ti Attolino e Germano) c.
Condominio Via Degli Storni 15 Roma (avv.ti Vitale e Pennisi)
Innovazioni
– Delibera di trasformazione dell’impianto centralizzato di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas – Mancanza del progetto
delle opere e della relazione tecnica di conformità di cui all’art.
28 L. n. 10/1991 – Invalidità della delibera – Esclusione
– Fondamento.
La
delibera condominiale di trasformazione dell’impianto centralizzato
di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell’art. 26,
comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, in relazione all’art.
8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali,
è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato
dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28,
comma primo, della stesa legge, attenendo tale progetto alla successiva
fase di esecuzione della delibera. Le suddette norme, nell’ambito
delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate
al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa “interna
” (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga
al disposto dell’art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva “esterna
” (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica
amministrazione), e solo per quest’ultima propongono gli adempimenti
in argomento. (L. 9 gennaio 1991, n.10, art. 8; L. 9 gennaio 1991, n.
10 art. 26).
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO. Con citazione notificata il 21 novembre 1995 Antonietta
Refrigeri, Tirsia Lucci, Mario Massercola e Ivo Mirabella, proprietari
di singole unità immobiliari comprese nell’edificio sito
in via degli Storni n. 15 a Roma, impugnarono davanti al tribunale della
stessa città la deliberazione, adottata dalla maggioranza dei condomini
il 28 aprile 1985, con cui era stato deciso l’abbandonò ”
dell’impianto centralizzato di riscaldamento.
In accoglimento della domanda – della quale il condominio convenuto
aveva chiesto il rigetto, contestandone la fondatezza – con sentenza
del 10 ottobre 1996 il tribunale dichiarò nulla la deliberazione
in questione, ritenendo essersi trattato di una innovazione e non di una
trasformazione ai sensi degli artt. 26 e 28 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, in quanto non si era fatto alcun riferimento al risparmio energetico
e mandavano il progetto e la relazione tecnica, sicché i singoli
proprietari non erano stati posti in condizione di verificare l’osservanza
della legge citata e il perseguimento della sua finalità, mentre
era irrilevante la documentazione (relazioni tecniche e attestati di adempimento
degli obblighi legislativamente imposti) prodotta dal condomino nel corso
del giudizio, dato che atteneva alla fase esecutiva di una deliberazione
comunque inficiata ab origine.
Impugnata dal condominio, la decisione è stata riformata dalla
Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 4 marzo 1998 ha respinto
l’originaria domanda proposta dagli attori, osservando (per quanto
ancora rileva in questa sede): - in adesione alla giurisprudenza di legittimità,
vanno considerate valide le deliberazioni di trasformazione degli impianti
di riscaldamento da condominiali in unifamiliari anche se non siano accompagnate
dal progetto e dalla relazione tecnica, che sono necessari soltanto in
sede di attuazione; - il termine “abbandono ”, impiegato nel
verbale assembleare, indica appunto la suddetta “trasformazione
”, in conformità con la previsione dell’ordine del
giorno, contenente un implicito riferimento alla legge n. 10 del 1991.
Conto tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Antonietta Refrigeri,
Tirsia Lucci e Vittorio Mirabella, in base a due motivi. Il condominio
ha resistito con controricorso e ha presentato una memoria difensiva.
Mario Messercola e Ivo Mirabella (nei suoi confronti è stato integrato
il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte d’esito
della precedente udienza) non ha svolto attività difensiva nel
giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE. – In quanto proposto da Vittorio
Mirabella, che non aveva partecipato ai giudizi di merito e nulla ha dedotto
in ordine a una sua qualità che lo legittimi a impugnare la sentenza
di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento
dell’eccezione formulata in tal senso dalla parte resistente.
I due motivi addotti a sostegno del ricorso sono strettamente connessi
e quindi possono essere presi in esame congiuntamente, poiché in
entrambi viene ribadita la tesi della nullità della deliberazione
condominiale in questione, in quanto: non contiene alcun riferimento alla
finalità del risparmio energetico e al modo di conseguirlo; è
stata adottata in mancanza del prescritto progetto e della relazione tecnica,
necessari per consentire ai singoli la manifestazione di una “volontà
consapevole ” circa la corrispondenza della decisione allo scopo
della legge n. 10 del 1991; è stata attuata autonomamente da alcuni
condomini, senza che neppure in fase attuativa fosse stato redatto un
progetto unitario da sottoporre all’approvazione dell’autorità
e altresì senza che fosse stata presentata la denuncia di inizio
dei lavori; ha avuto per oggetto il semplice “abbandono ”
dell’impianto centralizzato, avulso da ogni esigenza di contenimento
delle spese, sicché ha dato luogo a una non consentita innovazione
voluttuaria.
Nessuna di tali doglianze può essere accolta.
Quelle in diritto contrastano con la costante giurisprudenza di questa
Corte (Cass. 26 maggio 1999 n. 5117, 11 febbraio 1999 n. 1165, 1 luglio
1997 n. 5843), secondo cui “la delibera condominiale di trasformazione
dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari
a gas, ai sensi dell’art. 26; secondo comma L. 9 gennaio 1991, n.
10, in relazione all’art. 8, primo comma, lett. g), stessa legge,
assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se
non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica
di conformità di cui all’art. 28 primo comma, legge stessa,
attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera
assembleare ”. Né vi è ragione di discostarsi da questo
principio, al quale i ricorrenti si limitano a opporre che la “cosa
… ha dell’assurdo ”: risulta, infatti, pienamente aderente
alle norme in considerazione, che nell’ambito delle operazioni di
trasformazione degli impianti di riscaldamento, destinate al risparmio
di energia, distinguono una fase deliberativa “interna ” (attinente
ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell’art.
1120 c.c.) da una esecutiva “ esterna “ (relativa ai successivi
provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione) e solo per
al secondo impongono gli adempimenti di cui si tratta.
Quanto poi alle censure in fatto, va rilevato che nessuna contestazione
è stata mossa dai ricorrenti a ciò che il giudice di secondo
grado ha motivatamente argomentato, per escludere che l’assemblea
condominiale fosse stata chiamata a deliberare su una innovazione voluttuaria,
anziché ai sensi della legge citata: a questa faceva implicito
riferimento il termine “trasformazione “, impiegato nell’ordine
del giorno, sicché non si era deciso soltanto di “abbandonare
“ l’impianto centralizzato, ma di sostituirlo con altri unifamiliari,
allo scopo di limitare i consumi.
Infine, in ordine agli eventi successivi all’adozione della deliberazione
in oggetto, è sufficiente osservare, come del resto già
aveva fatto il tribunale, che la materia del contendere in questo giudizio
è limitata alla validità in sé della deliberazione
impugnata dagli attori e non si estende alla legittimità dei comportamenti
successivi del condominio o dei suoi componenti.
Dichiarato inammissibile relativamente a Vittorio Mirabella, il ricorso
viene pertanto rigettato con riguardo a Antonietta Refrigeri e Tirsia
Lucci, con conseguente condanna di tutti i ricorrenti in solido al rimborso
delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si
liquidano nella misura precisata nel dispositivo. (Omissis).
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