CORTE DI CASSAZIONE

Sez. II 29 gennaio 2002, n. 1166
Pres. Spadone – Est. Bucciante – P.M. Maccarone (Parz. Diff.)
Refrigeri ed altri (avv.ti Attolino e Germano) c.
Condominio Via Degli Storni 15 Roma (avv.ti Vitale e Pennisi)

Innovazioni – Delibera di trasformazione dell’impianto centralizzato di
riscaldamento in impianti unifamiliari a gas – Mancanza del progetto delle opere e della relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28 L. n. 10/1991 – Invalidità della delibera – Esclusione – Fondamento.

La delibera condominiale di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari, ai sensi dell’art. 26, comma secondo, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, in relazione all’art. 8, lett. g), della stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto delle opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28, comma primo, della stesa legge, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera. Le suddette norme, nell’ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento destinate al risparmio di energia, distinguono infatti una fase deliberativa “interna ” (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell’art. 1120 c.c.) da una fase esecutiva “esterna ” (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione), e solo per quest’ultima propongono gli adempimenti in argomento. (L. 9 gennaio 1991, n.10, art. 8; L. 9 gennaio 1991, n. 10 art. 26).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con citazione notificata il 21 novembre 1995 Antonietta Refrigeri, Tirsia Lucci, Mario Massercola e Ivo Mirabella, proprietari di singole unità immobiliari comprese nell’edificio sito in via degli Storni n. 15 a Roma, impugnarono davanti al tribunale della stessa città la deliberazione, adottata dalla maggioranza dei condomini il 28 aprile 1985, con cui era stato deciso l’abbandonò ” dell’impianto centralizzato di riscaldamento.
In accoglimento della domanda – della quale il condominio convenuto aveva chiesto il rigetto, contestandone la fondatezza – con sentenza del 10 ottobre 1996 il tribunale dichiarò nulla la deliberazione in questione, ritenendo essersi trattato di una innovazione e non di una trasformazione ai sensi degli artt. 26 e 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in quanto non si era fatto alcun riferimento al risparmio energetico e mandavano il progetto e la relazione tecnica, sicché i singoli proprietari non erano stati posti in condizione di verificare l’osservanza della legge citata e il perseguimento della sua finalità, mentre era irrilevante la documentazione (relazioni tecniche e attestati di adempimento degli obblighi legislativamente imposti) prodotta dal condomino nel corso del giudizio, dato che atteneva alla fase esecutiva di una deliberazione comunque inficiata ab origine.
Impugnata dal condominio, la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 4 marzo 1998 ha respinto l’originaria domanda proposta dagli attori, osservando (per quanto ancora rileva in questa sede): - in adesione alla giurisprudenza di legittimità, vanno considerate valide le deliberazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento da condominiali in unifamiliari anche se non siano accompagnate dal progetto e dalla relazione tecnica, che sono necessari soltanto in sede di attuazione; - il termine “abbandono ”, impiegato nel verbale assembleare, indica appunto la suddetta “trasformazione ”, in conformità con la previsione dell’ordine del giorno, contenente un implicito riferimento alla legge n. 10 del 1991.
Conto tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Antonietta Refrigeri, Tirsia Lucci e Vittorio Mirabella, in base a due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso e ha presentato una memoria difensiva. Mario Messercola e Ivo Mirabella (nei suoi confronti è stato integrato il contraddittorio, come era stato disposto da questa Corte d’esito della precedente udienza) non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – In quanto proposto da Vittorio Mirabella, che non aveva partecipato ai giudizi di merito e nulla ha dedotto in ordine a una sua qualità che lo legittimi a impugnare la sentenza di appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in accoglimento dell’eccezione formulata in tal senso dalla parte resistente.
I due motivi addotti a sostegno del ricorso sono strettamente connessi e quindi possono essere presi in esame congiuntamente, poiché in entrambi viene ribadita la tesi della nullità della deliberazione condominiale in questione, in quanto: non contiene alcun riferimento alla finalità del risparmio energetico e al modo di conseguirlo; è stata adottata in mancanza del prescritto progetto e della relazione tecnica, necessari per consentire ai singoli la manifestazione di una “volontà consapevole ” circa la corrispondenza della decisione allo scopo della legge n. 10 del 1991; è stata attuata autonomamente da alcuni condomini, senza che neppure in fase attuativa fosse stato redatto un progetto unitario da sottoporre all’approvazione dell’autorità e altresì senza che fosse stata presentata la denuncia di inizio dei lavori; ha avuto per oggetto il semplice “abbandono ” dell’impianto centralizzato, avulso da ogni esigenza di contenimento delle spese, sicché ha dato luogo a una non consentita innovazione voluttuaria.
Nessuna di tali doglianze può essere accolta.
Quelle in diritto contrastano con la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26 maggio 1999 n. 5117, 11 febbraio 1999 n. 1165, 1 luglio 1997 n. 5843), secondo cui “la delibera condominiale di trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas, ai sensi dell’art. 26; secondo comma L. 9 gennaio 1991, n. 10, in relazione all’art. 8, primo comma, lett. g), stessa legge, assunta a maggioranza delle quote millesimali, è valida anche se non accompagnata dal progetto di opere corredato dalla relazione tecnica di conformità di cui all’art. 28 primo comma, legge stessa, attenendo tale progetto alla successiva fase di esecuzione della delibera assembleare ”. Né vi è ragione di discostarsi da questo principio, al quale i ricorrenti si limitano a opporre che la “cosa … ha dell’assurdo ”: risulta, infatti, pienamente aderente alle norme in considerazione, che nell’ambito delle operazioni di trasformazione degli impianti di riscaldamento, destinate al risparmio di energia, distinguono una fase deliberativa “interna ” (attinente ai rapporti tra i condomini, disciplinati in deroga al disposto dell’art. 1120 c.c.) da una esecutiva “ esterna “ (relativa ai successivi provvedimenti di competenza della pubblica amministrazione) e solo per al secondo impongono gli adempimenti di cui si tratta.
Quanto poi alle censure in fatto, va rilevato che nessuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti a ciò che il giudice di secondo grado ha motivatamente argomentato, per escludere che l’assemblea condominiale fosse stata chiamata a deliberare su una innovazione voluttuaria, anziché ai sensi della legge citata: a questa faceva implicito riferimento il termine “trasformazione “, impiegato nell’ordine del giorno, sicché non si era deciso soltanto di “abbandonare “ l’impianto centralizzato, ma di sostituirlo con altri unifamiliari, allo scopo di limitare i consumi.
Infine, in ordine agli eventi successivi all’adozione della deliberazione in oggetto, è sufficiente osservare, come del resto già aveva fatto il tribunale, che la materia del contendere in questo giudizio è limitata alla validità in sé della deliberazione impugnata dagli attori e non si estende alla legittimità dei comportamenti successivi del condominio o dei suoi componenti.
Dichiarato inammissibile relativamente a Vittorio Mirabella, il ricorso viene pertanto rigettato con riguardo a Antonietta Refrigeri e Tirsia Lucci, con conseguente condanna di tutti i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. (Omissis).