Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 1993, n. 2071, Lorenzoni c. Brozzelli.

Il termine di decadenza dall'azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore al locatore, previsto dall'art. 79 della L. 27 luglio 1978, n. 392, decorre dalla data della riconsegna dell'immobile, la quale, richiedendo che all'attività del conduttore di effettiva immissione della cosa nella sfera di concreta disponibilità del locatore faccia riscontro la cooperazione di quest'ultimo nel ricevere la consegna, si concreta in un facere indivisibile e non può, pertanto, identificarsi in atti antecedenti o preparatori del conduttore, quale il trasferimento altrove della propria abitazione e l'invito al locatore di ricevere la consegna dell'immobile, che, di per sè, non realizzano la effettiva restituzione materiale e giuridica del bene senza la consegna delle chiavi o la sua incondizionata messa a disposizione.