Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 1993, n. 659, Sestito c. Consorzio Nucleo Industrializzazione.

In tema di locazione di immobili urbani, l'art. 5, L. 27 luglio 1978, n. 392, sulla "predeterminazione" della gravità dell'inadempimento, al fine della risoluzione del rapporto, non trova applicazione per le locazioni ad uso non abitativo, atteso che tale norma è specificamente dettata per le locazioni ad uso abitativo, non è richiamata nella disciplina di quelle non abitative, ed altresì si correla alle peculiari regole, anche sulla determinazione del canone, che operano per le locazioni del primo tipo. Ne consegue che, per le locazioni non abitative, ferma restando l'operatività dell'art. 55 della citata legge con riguardo alla possibilità di sanare la mora, la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore resta affidata ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c.c. salva la facoltà del giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui al menzionato art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto.