Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1993, n. 585, Buti c. Landi.

La disposizione del secondo comma dell'art. 60, L. 27 luglio 1978, n. 392, a norma del quale il conduttore di immobile urbano per uso abitativo in regime transitorio, che abbia rilasciato l'immobile in conseguenza di recesso del locatore, ha diritto al ripristino del contratto di locazione ed al risarcimento del danno se il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso per il quale ha chiesto il rilascio entro sei mesi dalla data in cui ne ha riacquistato la disponibilità, è applicabile, come l'analoga disposizione dell'art. 8, L. 23 maggio 1950, n. 253, precedentemente vigente per i contratti soggetti al regime vincolistico, solo nei casi di rilascio seguito a provvedimento giudiziale, considerati dal primo comma della medesima norma, alla quale il secondo comma si lega strettamente, e non anche nei casi in cui il rilascio sia dovuto ad un atto negoziale, come la transazione o la conciliazione giudiziale.