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Cass.civ., sez.III, 1 settembre 2000, n.11491, Miccinesi c.Stilbronzo i Guerrini &C.(C.p.c., art.10 ;c.p.c., art.1 ;c.p.c., art.20 ;L.27 luglio 1978, n.392, art.6 ). Nel procedimento per le controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento ed all’adeguamento del canone di locazione, disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dalla legge sull’equo canone, dalle norme del processo del lavoro indicate all’art.46 della predetta legge, la domanda di pagamento degli ulteriori canoni maturati in corso di causa, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, si risolve in un mero ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta che, mantenendo inalterati i termini della contestazione, incide solo sul petitum mediato, relativo alla entità del bene a attribuire, e determina, quindi, soltanto una modifica (piuttosto che il mutamento) della originaria domanda, ammessa ai sensi del combinato disposto egli artt.420 e 414 c.p.c. |