Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1993, n. 584, Srl Lanificio del Cosmo c. Spa Immobiliare Giolica.

Il compenso previsto dal sesto comma dell'art. 69, L. 27 luglio 1978, n. 392 nel suo testo originario in favore del conduttore di immobile urbano per uso non abitativo in regime transitorio, che non accetta le condizioni offerte dal locatore per il rinnovo della locazione (o non esercita la prelazione), è dovuto solo nelle ipotesi in cui l'immobile sia stato destinato all'esercizio di attività indicate nell'art. 27, primo comma della stessa legge e che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori.