Cass.civ.,  sez.III,  21 luglio 2000,  n.9592,  Mare Sasdi Enrico Vago &C.c.Jolly Fashion.(L.27 luglio 1 78,  n.3 2,  art.38 ;L.27 luglio 1 78,  n.3 2,  art.3 ).

Qualora un locatore conferisca in proprietà ad una società l’immobile urbano locato non sussistono i diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt.38 e 39 della legge 27 luglio 1978,  n.392 in favore del conduttore dell’immobile medesimo,  non essendo in tal caso configurabile un «trasferimento a titolo oneroso» ai sensi del primo comma dell’art.38 della legge citata.È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate nella parte in cui non comprendono tra i trasferimenti a titolo oneroso il conferimento in proprietà ad una società dell’immobile,  costituendo la vendita e il conferimento situazioni diverse,  tali che la differente disciplina non viola l’art.3 Cost.